Riforma del lavoro nel settore sportivo: tutte le novità
Riforma del lavoro nel settore sportivo: vediamo insieme quali sono le principali novità introdotte dal nuovo decreto legislativo in vigore dal 1° luglio
Il 1° luglio è entrato in vigore il decreto legislativo 36/2021 che regolamenta il lavoro degli sportivi e delle figure complementari, che ruotano intorno al mondo dello sport, come amministrativi e volontari. Allo stesso tempo è stato modificato il regime fiscale e contributivo applicabile a questi lavoratori. Vediamo insieme cosa cambia nei dettagli.
Definizione di lavoratore sportivo
Il nuovo ordinamento legislativo fa innanzitutto chiarezza fornendo una definizione di lavoratore sportivo, nella quale rientrano:
- atleti
- allenatori e istruttori
- direttori tecnici e sportivi
- direttori di gara
- preparatori atletici
che esercitano l’attività sportiva senza nessuna distinzione di genere e/o di settore professionistico o dilettantistico.
Riforma del lavoro nel settore sportivo: le tipologie contrattuali
L’attività di lavoro sportivo può essere contrattualizzata in diverse forme, con un contratto di lavoro:
- subordinato
- autonomo
- di collaborazione coordinata e continuativa
- con una prestazione di lavoro occasionale
Accanto ai lavoratori contrattualizzati, le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dallo svolgimento diretto dell’attività sportiva, alla formazione, dalla didattica alla preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite, ma si possono rimborsare le spese di vitto, alloggio e viaggio, entro il limite massimo di euro 150 mensili. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
La comunicazione del rapporto di lavoro resta un obbligo dell’associazione sportiva, che è tenuta a comunicare i dati necessari all’ individuazione del rapporto di lavoro sportivo, qualunque sia la tipologia di contratto e anche per compensi inferiori ai 5mila euro annui, al Registro delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) oppure al centro per l’impiego mediante UNILAV, a seconda della tipologia di impiego del lavoratore, entro entro i termini stabiliti per legge.
Regime previdenziale, assicurativo e fiscale dei lavoratori sportivi
Per quanto riguarda il regime previdenziale, tutti i lavoratori sportivi hanno l’obbligo di essere iscritti ad un ente previdenziale, alcuni al fondo pensione dei lavoratori sportivi e altri alla gestione separata, sempre presso l’INPS, a seconda delle loro mansioni.
Non tutti invece devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL: per legge è necessario solo per i lavoratori sportivi subordinati, i lavoratori non sportivi subordinati e con contratto di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale.
Per quanto riguarda il regime fiscale, sparisce il concetto di redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m TUIR, quindi il reddito percepito dai lavoratori è considerato reddito da lavoro autonomo per i lavoratori autonomi, reddito assimilato a lavoro dipendente per i lavoratori con contratto co.co.co e reddito da lavoro dipendente per i lavoratori dipendenti, a cui si applica però un regime fiscale specifico.
In particolare, in ambito dilettantistico, fino a 15mila euro qualsiasi compenso di lavoro sportivo non costituisce base imponibile ai fini fiscali. Superata la soglia dei 15mila euro, il compenso concorre a formare reddito solo nella sua parte eccedente, a cui vengono applicate le aliquote ordinarie.
I sostituti d’imposta, compresi gli enti sportivi dilettantistici, sono obbligati a rilasciare la Certificazione Unica (modello CU), se effettuano le ritenute sui redditi. Inoltre, devono presentare il Modello 770 per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate, ai versamenti e alle compensazioni e al riepilogo crediti.
Per maggiori informazioni consulta la circolare completa di Terrazzini qui.