Fringe Benefit 2022 e Bonus carburante 2022: scopriamoli insieme
Fringe Benefit 2022 e Bonus Carburante: scopriamo insieme quali sono, il limite di imponibilità e i casi di applicazione
I Fringe Benefit sono dei “compensi in natura” che vengono corrisposti a discrezione del datore di lavoro a tutti o ad alcuni dipendenti sotto forma di beni e servizi ovvero, ma limitatamente all’anno 2022, a titolo di rimborsi delle spese per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Relativamente all’anno 2022 il limite di non imponibilità dei fringe benefit previsto dall’art. 51 c. 3 TUIR è stato elevato a 3.000= euro (vedi c.d decreto aiuti quater in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Vediamo insieme quali sono le novità.
Fringe Benefit 2022: tutte le novità
La notizia più importante relativa ai fringe benefit 2022 riguarda sicuramente l’innalzamento del limite di esenzione a 3.000= euro: questo significa che, entro questa cifra, il valore dei fringe benefit riconosciuti restano esentasse per i dipendenti, fermo restando che, superata questa soglia, si applica il regime di imponibilità ordinario, non solo sull’eccedenza ma sull’intera somma riconosciuta.
Altre novità interessanti riguarda la possibilità di riconoscere a titolo di fringe benefit NON solo beni e servizi ma ANCHE di rimborsare le spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
Il rimborso per le spese sostenute per le utenze domestiche deve riguardare:
- spese per utenze di immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore o da un coniuge o familiare dello stesso, a prescindere dalla residenza e/o domicilio, ma a condizione che il dipendente le sostenga effettivamente
- rientrano nel rimborso anche le spese condominiali, ad esempio quelle per il riscaldamento, che pur essendo intestate al condominio vengono poi ripartite tra i vari condomini
- rientrano anche le utenze intestate al proprietario della casa che il dipendente ha in affitto, qualora addebitate a quest’ultimo in maniera analitica e non forfettaria.
In caso di rimborso di spese domestiche il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal dipendente, in cui questi attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche per le quali richiede il rimborso.
All’interno di questa dichiarazione devono essere presenti quindi:
- gli identificativi della fornitura di energia elettrica, gas o acqua, come il numero di contratto e l’intestatario della fattura (se questi è diverso dal lavoratore, deve essere chiarito il rapporto che intercorre tra lavoratore e intestatario, ad esempio locatore e affittuario)
- la tipologia di utenza per la quale viene richiesto il rimborso
- gli importi versati oggetto di rimborso
- la data e la modalità attraverso cui è avvenuto il pagamento
- una dichiarazione attestante che le fatture in oggetto non sono già state oggetto di una richiesta di rimborso presso lo stesso o anche altri datori di lavoro
Bonus carburante
Il bonus carburante è un’agevolazione aggiuntiva che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti per il solo 2022 fino ad un valore di 200= euro esentasse, da erogare sotto forma di uno o più buoni benzina, ulteriore, diversa e autonoma rispetto ai fringe benefit.
Pertanto, per il solo anno 2022, è possibile fruire di un valore esente sino a 200= euro per uno o più buoni benzina e di un valore esente sino a 600= euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Conversione premio di risultato in fringe benefit / bonus carburante
In caso di conversione dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati (600= euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o 200= euro per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.
Per maggiori informazioni consulta la circolare Terrazzini qui.