25 Maggio 2023

Decreto Lavoro 2023: tutte le novità

Decreto Lavoro 2023: vediamo tutte le novità del nuovo decreto legge n°48 pubblicato lo scorso 4 maggio in Gazzetta Ufficiale e diventato operativo a partire dal 5 maggio 2023 Decreto Lavoro 2023: quali sono le novità? Il decreto legge n. 48, noto anche come decreto lavoro, è entrato in vigore lo scorso 5 maggio apportando […] decreto-lavoro-2023

Decreto Lavoro 2023: vediamo tutte le novità del nuovo decreto legge n°48 pubblicato lo scorso 4 maggio in Gazzetta Ufficiale e diventato operativo a partire dal 5 maggio 2023

Decreto Lavoro 2023: quali sono le novità?

Il decreto legge n. 48, noto anche come decreto lavoro, è entrato in vigore lo scorso 5 maggio apportando interessanti novità riguardo i contratti di lavoro, gli incentivi per l’assunzione di categorie protette, le misure fiscali per il welfare aziendale e molto altro. 

Vediamone insieme i punti salienti. 

Decreto Lavoro 2023: le novità per i contratti di lavoro subordinato

Il decreto modifica la normativa relativa all’art 19 del decreto legislativo 81/2015, prevedendo che sia possibile apporre un termine ai contratti di lavoro subordinato di durata superiore a 12 mesi (ma comunque NON superiore a 24 mesi),alle proroghe oltre i 12 mesi ed entro i 24 mesi ed in caso di rinnovo di contratto a tempo determinato (a prescindere dalla durata dello stesso) soltanto in alcuni casi specifici: 

  • se il contratto viene stipulato per la sostituzione di altri lavoratori assenti ma che hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015
  • in via suppletiva, ossia in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, solo fino al 30 aprile 2024, per ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti contraenti

 

Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti di lavoro subordinato, con riferimento agli obblighi di pubblicazione e informazioni in merito al rapporto di lavoro, il nuovo decreto intende semplificare la normativa stabilendo che l’obbligo di fornire informazioni ai dipendenti circa il loro contratto può essere assolto semplicemente indicando il riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, mettendo queste informazioni a disposizione del personale anche tramite pubblicazione sul sito web

Questa novità riguarda le seguenti materie: 

  • durata del periodo di prova
  • diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro
  • durata dei congedi per ferie e degli altri congedi retribuiti cui il il lavoratore ha diritto in base ai CCNL 
  • procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore
  • importo iniziale della retribuzione con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento
  • orario normale di lavoro, cambiamenti di turno ed eventuali condizioni relative a lavoro straordinario e sua retribuzione, oppure, in riferimento a rapporti di lavoro che non prevedono un orario di lavoro fisso e programmato, informazioni sulla variabilità della programmazione del lavoro, ammontare minimo delle ore retribuite garantite e retribuzione aggiuntiva, ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le sue prestazioni lavorative, periodo minimo di preavviso prima dell’inizio della prestazione lavorativa ed eventuale termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico
  • enti e istituti previdenziali e assicurativi scelti dal datore di lavoro per corrispondere i contributi obbligatori a suo carico e ogni altra forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro

Resta invece l’obbligo di comunicare all’interno del contratto di lavoro subordinato l’identità delle parti, il luogo di lavoro e la sede del datore di lavoro, l’inquadramento, la qualifica e il livello del lavoratore, la tipologia e la data di inizio del rapporto lavorativo, infine il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro. 

Misure fiscali per il welfare aziendale

Buone notizie per il welfare aziendale: aumenta a 3mila euro la soglia di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio se riconosciuti e i figli adottivi o affidati, ossia figli con reddito inferiore a 2.840,51 oppure a  4mila euro se di età inferiore a 24 anni.

 

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Viene incrementato di 4 punti percentuali, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima), l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero è dunque pari al:

– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;

– 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Incentivi occupazionali per alcune categorie

Anche il nuovo decreto lavoro prevede degli incentivi per l’assunzione di alcune categorie: dai giovani alle persone con disabilità, ai beneficiari dell’assegno di inclusione. 

Per le assunzioni di giovani effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, c’è un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, purché il giovane assunto:

  • non abbia ancora compiuto 30 anni di età
  • rientri nella categoria NEET, ovvero non lavori né sia inserito in corsi di studi o di formazione
  • sia registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

Il beneficio è cumulabile anche con l’esonero contributivo under 36 e altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, con una riduzione del nuovo incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda mensile.

Per le assunzioni o trasformazione di beneficiari dell’assegno di inclusione viene invece riconosciuto un esonero per i contributi INPS pari a 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro per 12 mesi e fino a 8mila euro all’anno:

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato, con impossibilità di licenziamento, a meno che non intervenga giusta causa, per i successivi 24 mesi pena la restituzione dell’incentivo, maggiorato da sanzioni 
  • in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per assunzione a tempo determinato

L’esonero scende al 50% per 12 mesi e fino a un massimo di 4mila euro su base annua per un’assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Per quanto riguarda infine le persone con disabilità invece il decreto lavoro prevede un contributo in favore di enti e organizzazioni del terzo settore, per l’assunzione di lavoratori con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, con contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

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