Compensazione Crediti F24: le novità del 2024
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto nuove regole per la compensazione dei crediti fiscali, INPS ed INAIL tramite il modello F24 con l’obiettivo di rafforzare i controlli e ridurre i rischi di abusi.
In particolare dal 01/07/2024 viene:
– generalizzato l’obbligo di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– previsto il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro;
– introdotto l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
1. Compensazione dei crediti fiscali: cosa cambia dal 1° Luglio 2024
Dal 1° luglio 2024 è stato generalizzato l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti fiscali per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, previsto fino al 30/06/2024 solo per i modelli F24 con saldo pari a zero.
A partire da tale data l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo che, pertanto, NON potranno più essere effettuati mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.) o in formato cartaceo.
2. DAL 1° Luglio 2024 DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO
Dal 1° luglio 2024 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è VIETATA la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale di crediti.
Si precisa che il divieto di compensazione è un divieto assoluto e quindi anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto e che tale divieto viene meno partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, a seguito di
– sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
– concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
– pagamento delle somme.
Si evidenzia che, ove NON sia applicabile il suddetto divieto di compensazione, resta comunque ferma l’applicazione dell’art. 31 DL n. 78/2010 ai sensi del quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500= euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
3. Controlli preventivi e sanzioni per violazione del divieto di compensazione dei crediti fiscale
L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati, con conseguente applicazione di sanzioni.
4. Compensazione dei crediti INPS e INAIL: cosa cambia dal 1° Luglio 2024
A decorrere dal 1.7.2024 viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL, che, pertanto, NON potranno più essere effettuati mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.) o in formato cartaceo.
5. Compensazione dei crediti INPS e INAIL: TERMINE INIZIALE
INPS
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (Uniemens/DMA) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui alla L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.
INAIL
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL.
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