CIRCOLARE n. 76/2020 – DL 137/2020 – DECRETO RISTORI
Per continuare a for fronte alle difficoltà economiche/lavorative conseguenti alla pandemia Covid-19 e a seguito limitazioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020, è stato pubblicato in GU del 28/10/2020 il DL 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”; di seguito i punti di maggiore rilevanza in ambito economico, produttivo, aziendale.
Art. 1.
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA al 25/10/2020, che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.
Tali settori economici sono individuati dai seguenti codici ATECO:
– 561011 – Ristorazione con somministrazione;
– 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
– 561030 – Gelaterie e pasticcerie;
– 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
– 561042 – Ristorazione ambulante;
– 562100 – Catering per eventi, banqueting;
– 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
– 591400 – Attività di proiezione cinematografica;
– 823000 – Organizzazione di convegni e fiere;
– 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
– 931110 – Gestione di stadi;
– 931120 – Gestione di piscine;
– 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
– 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca;
– 931200 – Attività di club sportivi;
– 931300 – Gestione di palestre;
– 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
– 931999 – Altre attività sportive nca;
– 932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici;
– 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
– 932930 – Sale giochi e biliardi;
– 932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
– 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
– 960420 – Stabilimenti termali;
– 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie;
– 551000 – Alberghi;
– 552010 – Villaggi turistici;
– 552020 – Ostelli della gioventù;
– 552030 – Rifugi di montagna;
– 552040 – Colonie marine e montane;
– 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
– 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
– 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
– 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
– 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano/sub-urbano;
– 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
– 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
– 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle ag. di viaggio nca;
– 900101 – Attività nel campo della recitazione;
– 900109 – Altre rappresentazioni artistiche;
– 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
– 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo);
– 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
– 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca.
Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, il nuovo decreto stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Di fatto, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Art. 10
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno di imposta 2019, e’ prorogato al 10 dicembre 2020.
Art. 12.
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
I datori di lavoro:
– ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126 , decorso il periodo autorizzato (Covid con fatturato)
o
– appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disposta con DPCM 24/10/2020)
possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 6 settimane. Queste ultime devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, laddove autorizzati, alle sei settimane in parola.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato /aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività suddette (disposta con DPCM 24/10/2020).
Le domande di accesso ai trattamenti in commento devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Disposizioni in materia di licenziamento
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino alla stessa data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamento individuale) e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Tali preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del c.c.;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che pur avendo diritto non richiedono il trattamento delle 6 settimane di CIGO/CIGD/FIS di cui sopra, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia’ fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
– al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Art. 13.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
I datori di lavoro – appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (disposta con DPCM 24/10/2020) e già individuati nell’elenco suindicato, possono sospendere i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Art. 22.
Scuole e misure per la famiglia
Per i casi di quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché’ nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività’ didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici è stato previsto:
a) che un genitore del figlio convivente minore di 16 anni lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità’ agile;
b) nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità’ agile e comunque in alternativa alla misura di cui al punto precedente, uno dei genitori, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena e di didattica a distanza:
- se figlio minore di 14 anni con diritto ad un’indennità’ a carico dell’Inps pari al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa (congedo Covid-19);
- se figlio di età compresa tra 14 e 16 anni senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS