CIRCOLARE n. 67/2020 – Proroga stato di Emergenza SMART WORKING / LAVORO AGILE
Informiamo che sulla G.U. n.248 del 07.10.2020 è stato pubblicato il D.L. 125 / 2020 contenente la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.
Tale D.L. proroga al 31 dicembre 2020 (e non al 31/01/2021 che è invece la nuova scadenza dello stato di emergenza) la modalità di comunicazione semplificata per l’attivazione / la continuazione dello smart working / del lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali.
Si segnala che, ai sensi dell’art 21-bis D.L. 104/20, come modificato dalla Legge di conversione del 12/10/2020 (in fase di pubblicazione in GU), fino al 31/12/2020 “Un genitore lavoratore dipendente ha diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart working / lavoro agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa NON possa essere svolta in modalità smart working / lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio fruendo di un congedo (da richiedere all’INPS) beneficiando, in luogo della retribuzione, di un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione stessa.
Ai sensi dell’art 21-ter D.L. 104/20, come modificato dalla Legge di conversione del 12/10/2020 (in fase di pubblicazione in GU), è inoltre previsto che, “Fino al 30/06/2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/92, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart working / lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, fermo restando gli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 81/2017.
L’art. 25-bis D.L. 104/20, come modificato dalla Legge di conversione del 12/10/2020 (in fase di pubblicazione in GU), dispone che Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, gli stessi lavoratori, di norma, devono svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working / lavoro agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS