21 Settembre 2020

CIRCOLARE n. 65bis/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE CCNL AGIDAE SCUOLA

E’ stato pubblicato su sito AGIDAE il verbale dell’Accordo sindacale – sottoscritto il 7 settembre u.s.- che interviene in relazione all’emergenza COVID-19; di seguito i punti principali dell’Accordo , di cui si allega il testo integrale. 1) Incentivo economico di produttività (PAP) 1.a) – Per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato, al quale, nel […]

E’ stato pubblicato su sito AGIDAE il verbale dell’Accordo sindacale – sottoscritto il 7 settembre u.s.- che interviene in relazione all’emergenza COVID-19; di seguito i punti principali dell’Accordo , di cui si allega il testo integrale.

1) Incentivo economico di produttività (PAP)
1.a) – Per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato, al quale, nel periodo di sospensione dell’attività scolastica/chiusura delle scuole, non sia stata operata riduzione o sospensione dell’orario settimanale contrattuale di lavoro, avendo svolto l’intera attività lavorativa:
► resta ferma l’applicazione, per l’intero anno scolastico 2019/2020, di quanto previsto dall’art. 33 del CCNL AGIDAE.
1.b) – Per tutto il restante personale dipendente (docente, non docente, ATA) a tempo indeterminato, il quale, per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in periodi successivi al 1° marzo 2020, per una o più settimane, abbia avuto riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dal lavoro, con fruizione del FIS/CIGD:
► i criteri stabiliti dall’art. 33 del CCNL AGIDAE, per la maturazione del PAP per l’anno scolastico 2019/2020 si intendono riferiti al solo semestre 1° settembre 2019 – 29 febbraio 2020, con riduzione al 50% (con approssimazione per eccesso) sia dei punti totali necessari alla maturazione del PAP, sia dei relativi importi del PAP stabili al punto c) del citato art. 33 = al personale dipendente di cui al precedente punto 1.b) che, nel semestre 01/09/2019 – 29/02/2020 abbia raggiunto:
■ 18 settimane di presenza, viene riconosciuto un importo pari a 75,00 euro;
■ oltre le 18 settimane di presenza, fino a 25 punti, viene riconosciuto un importo pari a 90,00 euro;
■ oltre le 18 settimane di presenza, più di 25 punti, viene riconosciuto un importo pari a 110,00 euro.
I suddetti importi sono riproporzionati all’orario individuale di lavoro per i lavoratori con contratto part-time.
Nel semestre 01/09/2019 – 29/02/2020, in cui viene effettuato il calcolo PAP per l’anno scolastico 2019/2020, si stabilisce che le settimane utili per la maturazione del PAP non possono essere inferiori a 18 settimane e che, ferma restando l’attribuzione del punteggio di 1 punto per settimana di effettiva presenza, come previsto dalle tabelle di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell’art. 33, i punti attribuibili agli altri elementi di progressione economica stabiliti nelle suddette tabelle siano ridotti alla metà.
In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno ( part-time ciclico) che escluda alcuni mesi del suddetto semestre, le 18 settimane minime di presenza effettiva sono ridotte in proporzione ai mesi di prestazione lavorativa nel semestre.
Resta fermo quanto, nell’art. 33, è stabilito in riferimento al PAP, che non sia modificato/integrato dal presente accordo.
2) Progressione Orizzontale di Carriera (POC)
Per il personale dipendente di cui al precedente punto 1.b), alla maturazione di tre PAP consecutivi, di cui uno riferito all’anno scolastico 2019/2020 calcolato sul primo semestre come indicato nel precedente punto 1b), il POC viene riconosciuto per importo pari al 70% della somma dei tre PAP maturati, divisa per 2,5, suddivisa in 13 mensilità.
3) Ricorso alle prestazioni degli Ammortizzatori sociali per causa COVID-19 dopo le prime 18 settimane
Per le Istituzioni che, applicando al personale dipendente il CCNL AGIDAE, abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2020, successive alle (9+9) settimane regolamentate dagli accordi AGIDAE/OO.SS. rispettivamente del 19 marzo e del 5 maggio 2020, viene applicato quanto già disposto dall’accordo AGIDAE/OO.SS. del 5 maggio 2020, corrispondendo ai lavoratori un’integrazione pari al 10% della quota oraria FIS o CIGD spettante a ciascun lavoratore e anticipando mensilmente l’assegno ordinario previsto dal FIS, fermo restando che ogni lavoratore debba essere preventivamente informato delle ore non lavorate, per le quali il datore di lavoro chiede l’intervento del FIS/CIGD.
4) Cessazione dell’attività
Nei casi in cui per cessazione dell’attività, i lavoratori restano senza lavoro, ma in FIS o in CIGD in applicazione dell’art. 14 del D.L.104/2020 (sospensione licenziamenti per giustificato motivo oggettivo) i datori di lavoro, che fanno ricorso ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, non anticipano l’assegno ordinario del FIS o la CIGD (che vengono richiesti con pagamento diretto al lavoratore) e non lo integrano del 10 %.
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► Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
AGIDAE, accogliendo la proposta delle OO.SS., si impegna ad organizzare incontri di approfondimento in materia di salute e sicurezza, allo scopo di favorire soluzioni organizzative e contrattuali utili per l’applicazione dei Protocolli sottoscritti tra Governo e Parti sociali, in merito alle normative emanate dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’Istruzione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a causa del Covid -19.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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