10 Settembre 2020

CIRCOLARE n. 65/2020 – DL n. 111/2020 – disposizioni urgenti per esigenze finanziarie e sostegno avvio dell’anno scolastico

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 con disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2020; di seguito riportiamo in […]

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 con disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2020; di seguito riportiamo in sintesi quanto previsto dal Decreto con riflessi diretti sulla gestione dei rapporti di lavoro.

L’Art. 5 del decreto tratta nello specifico il lavoro agile ed il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

Per i casi di quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico è stato previsto:

  1. che un genitore del figlio convivente minore di 14 anni lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;
  2. nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al punto precedente, uno dei genitori, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio con diritto ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure anzidette, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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