CIRCOLARE n. 50/2022 – REGIONE LOMBARDIA INCENTIVO OCCUPAZIONALE FORMARE PER ASSUMERE
Regione Lombardia ha approvato una nuova misura a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, che, in continuità con la prima fase di attuazione della misura “Formare per assumere” (vedi ns. circolare n. 31/2021) e basata sul finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali al fine di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione.
Caratteristica dell’incentivo
Ai soggetti beneficiari (vedi infra) è riconosciuta un’agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale.
Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al sotto paragrafo “Incentivo occupazionale”.
Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un’Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.
Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:
- il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata (Allegato A.1.b Figure e percorsi regolamentati) che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell’ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- il corso deve essere caricato sul sistema informativo Finanziamenti Online di Regione Lombardia (di seguito GEFO) a cura dell’operatore accreditato, all’interno delle specifiche offerte formative di cui all’Allegato A.1.c Offerte formative, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di voucher, dovrà acquisire dall’operatore il codice identificativo del percorso formativo generato da GEFO e inserirlo nella schermata ove richiesto;
- il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore;
- le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo C.4 del bando incentivo.
È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni elencati all’Allegato A.1.a Patentini e certificazioni.
Incentivo occupazionale
L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall’attestato di partecipazione) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo
L’incentivo occupazionale, pertanto, è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:
- Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
- Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
- Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
L’incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.
L’incentivo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato (dal 01/12/2022) attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di incentivo, abbiano le seguenti caratteristiche:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato (incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione del bando incentivo);
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.
Beneficiari
Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
- le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;
- gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
Sono invece esclusi i seguenti soggetti:
- le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco: • 96.04.1 – 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”); • 92.00.01 – 92.00.02 – 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.); • 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- le pubbliche amministrazioni,
- i soggetti iscritti all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell’attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.
Infine, in considerazione della riserva finanziaria istituita per il settore dell’autotrasporto nell’ambito della misura “Formare per assumere” (prima attuazione) con DGR n. XI/5781 del 21 dicembre 2021, sono esclusi dalla misura “Formare per assumere” i soggetti con le seguenti caratteristiche:
- sono imprese del settore dell’autotrasporto (Codice Ateco 49.41.00 – “Trasporto di merci su strada”);
- hanno un massimo di 50 addetti;
- intendono richiedere un’agevolazione per l’assunzione di un’autista associata ad un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di patenti C, C/E e CQC.
I soggetti richiedenti devono inoltre assicurare di:
– rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
- l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
- l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
- l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
– non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- non rientrare nei campi di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
I beneficiari devono anche rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell’incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Destinatari
Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.
Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
- per l’assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.
Erogazione del contributo
L’erogazione del voucher per la formazione avviene a rimborso, a conclusione del processo di validazione della richiesta di liquidazione che, sulla base delle spese rendicontate, determina l’importo del voucher da liquidare.
L’erogazione dell’incentivo occupazionale avviene a rimborso, a seguito di rendicontazione finale.
Regime di Aiuto di Stato
L’agevolazione è riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore “de minimis”.
Ispezioni e controlli
È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande termina, salvo proroghe, il 13/12/2024 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS