20 Maggio 2020

CIRCOLARE n. 49/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS DL 34/2020 cd “Decreto Rilancio” – Modifiche al DL 18/2020 convertito in L. 24/2020

E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge 34/2020 cd “Decreto Rilancio”; in attesa delle circolari esplicative e applicative, di seguito riportiamo in sintesi quanto previsto dal Decreto in merito alle principali misure a sostegno del lavoro e in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori. Ammortizzatori Sociali In materia di […]

E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge 34/2020 cd “Decreto Rilancio”; in attesa delle circolari esplicative e applicative, di seguito riportiamo in sintesi quanto previsto dal Decreto in merito alle principali misure a sostegno del lavoro e in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

Ammortizzatori Sociali

In materia di ammortizzatori sociali si prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, previo rifinanziamento delle specifiche misure a sostegno con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile fruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.

I lavoratori destinatari dei predetti trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

Per i datori di lavoro che anticipano ai lavoratori il trattamento salariale per conto dell’Inps, le domande vanno trasmesse entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; in mancanza, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di presentazione è fissato al 31 maggio 2020.

Invece, per i datori di lavoro che richiederanno il pagamento diretto da parte dell’Inps, si è in attesa di istruzioni operative da parte degli Enti preposti.

 

Lavoro a tempo determinato

Per far fronte al riavvio delle attività produttive dovute all’emergenza epidemiologica sarà possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 81/2015 (motivazioni).

 

Divieto di licenziamento

Si estende a cinque mesi (fino al 17/08/2020) il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

 

Sostegno genitori lavoratori / Congedi Parentali

Per quanto concerne il sostegno ai genitori lavoratori e l’assistenza alle persone con disabilità grave, il testo del decreto prevede:

l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

– i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

– l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1, co. 355, L. n. 232/2016, come mod. dall’art. 1, co. 343, L. n. 160/2019;

– fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

– nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti usufruibili ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Malattia Covid-19

Si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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