8 Novembre 2022

CIRCOLARE n. 48/2022 – FRINGE BENEFIT 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 4 novembre 2022 la circolare 35/E a chiarimento di quanto previsto dall’art. 12 del Dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis) in merito all’estensione – limitatamente al periodo di imposta 2022 – a 600= euro del limite di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai […]

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 4 novembre 2022 la circolare 35/E a chiarimento di quanto previsto dall’art. 12 del Dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis) in merito all’estensione – limitatamente al periodo di imposta 2022 – a 600= euro del limite di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, ex art. 51 c. 3 TUIR, comprensivo anche degli eventuali rimborsi delle spese per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ambito di applicazione

La Circolare 35/E/2022, in merito all’ambito soggettivo di applicazione, ribadisce l’utilizzo delle regole generali applicabili in caso di concessioni di beni e servizi in natura, che possono, pertanto, essere riconosciute anche ad un singolo lavoratore (e quindi non necessariamente a tutti i lavoratori / categorie omogenee di lavoratori).

 

Superamento del limite di esenzione

L’Agenzia delle entrate specifica che l’innalzamento del limite di esenzione a 600= euro non comporta alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma

Pertanto, se il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultano nel periodo di imposta 2022 superiori a 600= euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Si ricorda che concorrono al raggiungimento limite di esenzione di 600= euro tra l’altro il valore convenzionale auto assegnata, i buoni acquisto assegnati anche per obbligo contrattuale.

 

Gestione utenze domestiche

In merito al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche si precisa che:

– le spese per utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari ex art 433 c.c., a prescindere dalla residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese

– possono essere rimborsate anche le spese intestate al condominio e poi ripartite tra i condomini;

– possono essere rimborsate le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) con addebito previsto dal contratto in maniera analitica e non forfettaria a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

 

Dichiarazione del lavoratore

Il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali:

– gli elementi identificativi della fornitura, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura,

– se l’intestatario è diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo,

– la tipologia di utenza,

– l’importo pagato,

– la data e le modalità di pagamento,

– la circostanza che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

In ogni caso il lavoratore dovrà conservare la documentazione per l’eventuale successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Bonus carburante

In merito al c.d bonus carburante (vedi ns. circolari n. 21/2022 e 36/2022), ribadiamo che trattasi di un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto a quella in commento.

Pertanto, per il solo anno 2022, è possibile fruire di un valore esente sino a euro 200 per uno o più buoni benzina e di un valore esente sino a euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Conversione premio di risultato ex L. 208/2015 in fringe benefit / c.d bonus carburante

Ad integrazione delle precedenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (vedi circolare n. 27/E 2022) si precisa che, in caso di conversione dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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