CIRCOLARE n. 45/2022 – DL 115/2022 c.d. decreto aiuti bis LEGGE 142/2022 DI CONVERSIONE
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 21 settembre 2022, n.142 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, di cui riportiamo di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro” (vedi ns. circolare n. 42 del 31/08/2022).
Si segnalano, di seguito, le disposizioni in materia di lavoro.
Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale
Limitatamente al periodo di imposta 2022 è stato elevato a € 600= il limite di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, ex art. 51 xc. 3 TUIR, comprensivo anche degli eventuali rimborsi delle spese per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto, per il solo periodo d’imposta 2022:
- il limite di esenzione dei c.d fringe benefit è elevato da € 258,23 a € 600,00=;
- nell’ambito del suddetto importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas (ai fini della corretta gestione di tali rimborsi si rimane in attesa nei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Art. 20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d legge di bilancio), è incrementato di 1,20% (pertanto dal 01/07 al 31/12 2022 l’esonero contributivo sarà pari al 2,00%).
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ai fini dell’applicazione del suddetto incremento si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’INPS.
Art. 22 Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 DL 50/2022
Il bonus di 200 euro, previsto dagli articoli 31 e 32 DL 50/2022, è stato esteso anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS (es. lavoratrici/lavoratori in maternità/congedo parentale/cassaintegrati che hanno percepito solo indennità INPS senza integrazioni a carico datore di lavoro).
Detti lavoratori, qualora non abbiano già ricevuto l’indennità una tantum in quanto facenti parte di una delle altre categorie di lavoratori previste dall’articolo 32 DL 50/2022, riceveranno tale indennità, per il tramite dei propri datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione:
- di non aver già ricevuto l’indennità una tantum;
- di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS nel primo semestre dell’anno 2022;
- di non essere titolare di pensione ovvero facente parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
Art. 23 bis Proroga del lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
Fino al 31/12/2022 i lavoratori fragili, ossia lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave, (in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, ivi inclusi i disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 ) hanno diritto a prestare attività lavorativa in modalità smart working, anche prevedendo una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o dei percorsi di formazione professionale.
Anche i lavoratori con almeno un figlio minore di 14 anni, fino al 31/12/2022, hanno diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro, a patto che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore o che percepisce uno o più ammortizzatori sociali in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, come ad esempio la cassa integrazione.
L’attività lavorativa in smart working dev’essere resa “nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
Art. 25 bis Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato
Viene prorogata al 31/12/2022 la possibilità di ricorrere allo smart working anche in assenza di un accordo individuale tra azienda e lavoratore ed altresì concessa la possibilità di assolvere gli obblighi informativi in materia di rischi per la salute e la sicurezza in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL.
Si segnala che, ad oggi, non risultano attive le procedure di comunicazione previste dalle suddette proroghe di lavoro agile semplificato ed al momento è attiva solo la modalità che prevede l’indicazione dei dati dell’accordo individuale sottoscritto. Sarà ns. cura comunicare le modalità di comunicazione dello SW semplificato fino al 31/12/2022 non appena note.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS