CIRCOLARE n. 44/2022 – Modello 770/2022
Soggetti obbligati
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2022 i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n.600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
I dati del mod. 770/2022 si suddividono in base alla tipologia di reddito su cui sono state operate le ritenute in particolare:
- “Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- “Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- “Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- “Locazioni brevi” qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- “Altre ritenute” qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Modalità invio
E’ facoltà dei sostituti d’imposta inviare autonomamente tutto o parte del mod. 770 e/o di avvalersi di un intermediario per l’invio della parte non compilata dal sostituto di imposta. In ogni caso è data facoltà di suddividere i dati del Mod. 770 in massimo 3 flussi separati inviabili da 3 soggetti diversi purchè ciascun flusso riporti i dati degli altri soggetti che hanno preso in carico la spedizione ed i quadri compilati. Nel caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale” mentre il flusso “locazioni brevi” va necessariamente inviato unito al flusso “autonomi” o se mancante quest’ultimo inviato autonomamente.
L’invio separato potrà essere effettuato purché non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti i diversi redditi.
Termine invio
La trasmissione telematica del mod. 770/2022 deve essere effettuata entro il 31 Ottobre 2022.
Novità 2022
Il mod.770/2022 continua a recepire le modifiche normative introdotte nel corso del 2020 e del 2021 a fronte dell’emergenza pandemica Covid-19, in particolare sono stati aggiornati i codici da indicare nei quadri ST/SV volti a segnalare i versamenti effettuati nel 2021 di ritenute relative al 2020 inizialmente non operate e/o non versate in ragione delle sospensioni introdotte nel corso del 2020 oltre che i versamenti sospesi nel 2021.
Documentazione necessaria
Vista la casistica cui è soggetta la compilazione del mod. 770/2022, in allegato alla presente Vi trasmettiamo “Scheda anagrafica Azienda” da compilare in ogni sua parte e da ritornare via e-mail alla Funzionaria di riferimento entro il 26.09.2022 unitamente a:
- copia leggibile della documentazione comprovante gli avvenuti versamenti (mod. F24) riferiti al 2021 incluso l’eventuale mod. F24 contenente il tributo 1713 versato entro il 16.02.2022 a debito o a credito e/o i tributi 1655, 1701 e/o 6781-6782 nonché tutti gli altri tributi a credito gestiti entro l’invio della dichiarazione;
- in caso di versamenti in ritardo regolarizzati con ravvedimento operoso, specifica dell’ammontare della quota capitale e degli interessi – si ricorda che il ravvedimento è consentito fino al 28.10.2022;
- in caso di invio di dichiarazione integrativa con cui modificato il credito anno precedente copia della medesima;
- evidenza dei crediti emergenti dal mod. 770/2021 utilizzati – entro l’invio della dichiarazione – in compensazione di tributi non collegati all’elaborazione paghe;
- segnalazione di eventuali modifiche allo stato della società (normale attività/liquidazione/estinta), alla situazione della Società (normale periodo di imposta/inizio procedure,liq./fall. etc), ai dati del legale rappresentante in essere al momento della redazione ed invio del mod. 770/2022;
- Quadri ST – SX (ed altri quadri da inviare) versione mod. 770/2022 (prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it) precompilati – nel caso di scelta di invio dei flussi dati degli “Autonomi” / “Capitale” / “Locazioni Brevi” / “Altre ritenute” con importi indicati senza troncamento.
- Ove il sostituto si sia avvalso delle sospensioni per Covid-19 e non l’abbia precedentemente comunicato allo scrivente, indicazione della causale della sospensione per singolo versamento individuandola tra quelle in calce alla presente circolare e dell’ammontare versato nel corso del 2021 per singolo tributo con evidenza separata dell’importo ancora sospeso al 01.01.2022 (a tal fine si precisa che la rata versata il 16.01.2022 risulterà ancora sospesa nel modello 770/2022 e dovrà esserne indicato il versamento nel 770/2023).
Tutti gli importi dovranno essere esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
In caso di necessità di apposizione del Visto di conformità, il mod. 770/2022 dovrà essere inviato telematicamente dal soggetto che appone il Visto, pertanto in tal caso lo scrivente dovrà essere messo in contatto con tale professionista.
Si prega di porre attenzione, infine, alla compilazione del dato “soggetto” Incaricato alla relazione di revisione o presidente del collegio sindacale” in quanto, ove nominato, la sua indicazione è obbligatoria e necessaria per non incorrere in sanzioni per “errata dichiarazione” e contestazioni dell’incaricato al controllo contabile medesimo.
Gestione Avvisi di irregolarità
Secondo quanto in vigore dalla dichiarazione mod. 770/2009, gli intermediari, se incaricati esplicitamente dal contribuente, possono fornire il servizio di ricezione degli “Avvisi telematici di irregolarità”; tale servizio consente all’intermediario di ricevere in via telematica le eventuali segnalazioni di irregolarità ed al contribuente di usufruire del termine di 90 giorni dalla trasmissione della segnalazione all’intermediario, per regolarizzare le anomalie.
In caso contrario, il contribuente riceverà direttamente domicilio fiscale conosciuto o indicato, la segnalazione a mezzo posta ed avrà 30 giorni dalla ricezione per regolarizzare le anomalie.
Resto inteso che la ricezione delle segnalazioni di anomalie attraverso l’intermediario, non “solleva” il contribuente dalle responsabilità per le irregolarità presenti nel modello 770, che dovranno essere definite fornendo, in accordo col professionista/intermediario, le opportune spiegazioni all’Agenzia delle Entrate o pagando il dovuto.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PERTNERS