CIRCOLARE n. 44/2021 – DL 146/2021 misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 252/21 ed è entrato in vigore il 22/10/2021 il DL n. 146 del 21/10/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
In attesa delle circolari esplicative e applicative, di seguito riportiamo in sintesi quanto previsto dal Decreto in merito alle principali misure in materia di lavoro, di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
Quarantena e malattia (art. 8)
Si prevede il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia (art 26 DL n. 18/2020), pertanto fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena Covid-19 con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Il Decreto ha stabilito, inoltre, in relazione ai dipendenti del settore privato sottoposti ad una delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 equiparate alla malattia, un indennizzo in favore dei datori di lavoro che non versano la contribuzione per la malattia. In particolare, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 nei casi di quarantena e domiciliazione fiduciaria anti Covid-19 equiparate alla malattia, i datori di lavoro del settore privato (con esclusione dei datori di lavoro domestico) con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS hanno diritto a un rimborso forfetario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi tutelati, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.
Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L’INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non procede ad ulteriori rimborsi.
Congedi parentali (art. 9)
Si rinnovano fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena.
In particolare, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte
– alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
– nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il suddetto beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 3, c. 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio,
– per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
– nonché per la durata della quarantena del figlio,
– ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di congedo, che possono essere fruiti in forma giornaliera od oraria e che sono coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto in trattatazione, durante i periodi di DAD o di sospensione delle attività dei centri assistenziali dei quali sia stata disposta la chiusura, possono essere convertiti – a domanda – nel congedo in esame, con diritto all’indennità pari al 50% della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, al ricorrere delle condizione indicate ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata per i figli conviventi minori di anni 14 avranno diritto a fruire dell’indennità per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità.
I lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto.
Cassa integrazione Covid-19 (art. 11, c. 1-6)
I datori di lavoro del settore privato indicati all’art. 8, c. 2, DL 41/2021 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza Covid-19.
In tal caso, l’Assegno ordinario e la Cassa Integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater DL n. 18/2020) può essere concesso per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale. Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui al predetto art. 8, c. 2, DL 41/2021.
La domanda di accesso ai trattamenti deve essere inoltrata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater, c. 4, DL n. 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione detti termini sono spostati al 21 novembre 2021, se il termine naturale è anteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Qualora sia raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa (pari a 657,90 milioni di euro per l’anno 2021), l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Per i datori di lavoro appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del trattamento di integrazione salariale (ad es. FSBA per il settore artigiano), i quali sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza Covid-19, l’erogazione dell’Assegno ordinario è garantita dai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di appartenenza. In tal caso, l’Assegno ordinario può essere concesso per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale. Tali Fondi garantiscono l’erogazione dell’Assegno ordinario entro il limite delle risorse stanziate.
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 (indicati all’art. 50-bis, c. 2, DL n. 73/2021) possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza Covid-19.
In tal caso, il trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli artt. 19 e 20 DL n. 18/2020) può essere concesso per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale. Il trattamento spetta decorso il periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50-bis, c. 2, DL n. 73/2021.
Qualora sia raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa (pari a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021), l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
La domanda di accesso ai trattamenti deve essere inoltrata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater, c. 4, DL n. 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione detti termini sono spostati al 21 novembre 2021, se il termine naturale è anteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Blocco dei licenziamenti (art. 11, c. 7-8)
I datori di lavoro che presentano domanda per uno dei suddetti trattamenti di integrazione salariale, per la durata della fruizione del medesimo trattamento, non possono procedere a licenziamenti per motivi economici. In particolare:
– resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamento collettivo per riduzione di personale nell’ambito di procedure di mobilità);
– resta preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure di licenziamento in corso.
Le suddette sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi:
– di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
– di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
– di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Somministrazione (art. 11, c. 15)
In materia di somministrazione di lavoro viene modificato l’art. 31, c. 1, D.Lgs n. 81/2015 stabilendo che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Sicurezza sul Lavoro (art. 13)
Sono apportate una serie di modifiche al D.Lgs. 81/2008.
In particolare è stato modificato l’art. 14 del suddetto D.Lgs. stabilendo che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’allegato I D.Lgs. 81/2008. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti in parola per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
I provvedimenti, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di gravi violazioni, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile con riferimento a ciascuna fattispecie.
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
Avverso i provvedimenti in questione adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Distini saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS