CIRCOLARE n. 43/2022 – L. 162/2021 MODIFICHE CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’ – CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE
La L. 162/2021 ha apportato modifiche al D.Lgs. 198/2006 (c.d codice delle pari opportunità) e introdotto nuove disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, come di seguito riportato
RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (art. 46 D.LGS. 198/2006)
Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti al 31/12/2021 (e NON più 100 dipendenti) sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni 2 anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Anche le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto.
Il rapporto è redatto in modalità esclusivamente telematica attraverso la compilazione on line del modello sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro. La consigliera o il consigliere regionale di parità possono accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. L’accesso attraverso l’identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematica anche alle RSA.
Il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Esclusivamente per l’anno 2022, il rapporto deve essere trasmesso entro il 30 settembre.
Qualora, nei termini prescritti, non si trasmetta il rapporto, l’Ispettorato del Lavoro, previa segnalazione dei soggetti deputati a ricevere il prospetto, invita le aziende a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa da euro 515 a euro 2.580 e, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Inoltre, l’INL, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti e caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE / PREMIALITA’ DI PARITA’
E’ stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2022 la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
La certificazione viene rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 se rispettati i parametri minimi definiti con DPCM.
Ai fini del coinvolgimento delle RSA e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità e per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, il datore di lavoro è tenuto a fornire annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento alla prassi di linee guida di riferimento. Qualora sulla base dell’informativa aziendale trasmessa e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, venissero rilevate anomalie o criticità, potranno segnalarle all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a 120 giorni, per la rimozione delle stesse.
Per l’anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile secondo modalità che saranno previste con decreto.
Inoltre, alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Distinti salulti.
TERRAZZINI & PARTNERS