31 Agosto 2022

CIRCOLARE n. 42/2022 – DL 115/2022 c.d. decreto aiuti bis

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 115/2022 (c.d decreto aiuti bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, di cui riportiamo di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro. Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale Limitatamente al periodo di imposta 2022 è stato elevato […]

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 115/2022 (c.d decreto aiuti bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, di cui riportiamo di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro.

Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

Limitatamente al periodo di imposta 2022 è stato elevato a € 600= il limite di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, ex art. 51 xc. 3 TUIR, comprensivo anche degli eventuali rimborsi delle spese per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Pertanto, per il solo periodo d’imposta 2022:

  • il limite di esenzione dei c.d fringe benefit è elevato da € 258;23 a € 600,00=;
  • nell’ambito del suddetto importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas (ai fini della corretta gestione di tali rimborsi si rimane in attesa nei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate).

 

Art. 20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d legge di bilancio), è incrementato di 1,20% (pertanto dal 01/07 al 31/12 2022 l’esonero contributivo sarà pari al 2,00%).

 

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Ai fini dell’applicazione del suddetto incremento si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’INPS.

 

Art. 22 Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 DL 50/2022

Il bonus di 200 euro, previsto dagli articoli 31 e 32 DL 50/2022, è stato esteso anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS (es. lavoratrici/lavoratori in maternità/congedo parentale/cassaintegrati che hanno percepito solo indennità INPS senza integrazioni a carico datore di lavoro).

Detti lavoratori, qualora non abbiano già ricevuto l’indennità una tantum in quanto facenti parte di una delle altre categorie di lavoratori previste dall’articolo 32 DL 50/2022, riceveranno tale indennità, per il tramite dei propri datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione:

  • di non aver già ricevuto l’indennità una tantum;
  • di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS nel primo semestre dell’anno 2022;
  • di non essere titolare di pensione ovvero facente parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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