13 Ottobre 2021

CIRCOLARE n. 42/2021 – DL 127/2021 OBBLIGO GREEN PASS PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO CHIARIMENTI

Facendo seguito alla ns. circolare n. 39/2021 del 23/09/2021 Vi comunichiamo che, ►  in tema di obbligo green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, l’art. 3 DL 139/2021 (GU n. 241 del 08/10/2021) ha previsto che, in caso di specifica richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a […]

Facendo seguito alla ns. circolare n. 39/2021 del 23/09/2021 Vi comunichiamo che,

►  in tema di obbligo green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, l’art. 3 DL 139/2021 (GU n. 241 del 08/10/2021) ha previsto che, in caso di specifica richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Segnaliamo inoltre che

► in merito alle modalità di effettuazione dei controlli, il Governo ha chiarito (con FAQ pubblicata sul proprio sito Istituzionale) che “Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

 

► nelle linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni (adottate con DPCM 12/10/2021) è stata fornita la seguente interpretazione della norma che potrebbe essere applicata anche al settore privato:

“A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).”

 

Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal DL 127/2021 Vi invitiamo a prendere visione della documentazione inviata in allegato insieme alla presente circolare trasmessa a mezzo mail.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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