CIRCOLARE n. 42/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Decreto Liquidità – pagamento F24
E’ stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9.4.2020.
Di seguito i provvedimenti riguardanti l’obbligo di versamento contributi previdenziali, assicurativi, imposte.
RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020
Destinatari: tutti i contribuenti
Condizione: nessuna
Possono essere effettuati entro il 16.4.2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi a:
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO
Destinatari: soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019.
Condizione: in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi pari o superiore al 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (marzo –aprile ).
Possono essere effettuati entro il 30.06.2020 (in unica soluzione o fino a 5 rate mensili di pari importo) senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti scadenti il 16.04 ed il 16.05 relativi a:
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
Destinatari: soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia con ricavi / compensi superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019.
Condizione: in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi pari o superiore al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (marzo –aprile ).
Possono essere effettuati entro il 30.06.2020 (in unica soluzione o fino a 5 rate mensili di pari importo) senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti scadenti il 16.04 ed il 16.05 relativi a:
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
Le previsioni di cui sopra si applicano anche a:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020)
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Si ricorda che rimangono in vigore le ulteriori sospensioni già in essere con i precedenti DL 9/2020 e DL 18/2020.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS