CIRCOLARE n. 40/2022 – Comunicazioni smart working – Procedura semplificata a decorrere dal 01.09.2022
Facendo seguito alle ns. circolari n. 32/2022 del 28/06/2022 e n. 39/2022 del 05/08/2022, comunichiamo che il Ministero del Lavoro ha definito con DM 22/08/2022 i termini e le modalità per l’invio delle comunicazioni inerenti gli accordi di smart working sottoscritti o modificati a decorrere dalla data del 01/09/2022 (restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente).
Ferma restando la necessità di sottoscrizione degli accordi prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working, la comunicazione dovrà essere effettuata compilando apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, indicando i seguenti dati:
- il nominativo del lavoratore:
- codice fiscale;
- cognome e nome;
- data nascita;
- comune o stato straniero di nascita.
- la tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro
- i dati dell’accordo di lavoro agile / smart working:
- data di sottoscrizione dell’accordo;
- tipologia di durata del periodo di lavoro agile (a tempo determinato o a tempo indeterminato);
- la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile;
- la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
- i dati INAIL:
- PAT;
- Voce di tariffa;
- tipologia di comunicazione:
- inizio, per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile / smart working;
- modifica, per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile / smart working in corso già comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni: tipologia rapporto di lavoro; PAT INAIL; voce di tariffa INAIL; tipologia di durata; data di sottoscrizione dell’accordo; data cessazione;
- annullamento sottoscrizione, per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. la cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l’ultima comunicazione temporalmente inviata;
- recesso, per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
I dati così comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è disponibile una modalità Massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare, utilizzabile previa apposita richiesta di abilitazione all’URP Online del Ministero del Lavoro (https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it).
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare il suddetto adempimento, il Ministero del Lavoro ha chiarito che trattandosi di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni; in caso di mancata comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il Ministero del Lavoro, considerato che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici, ha comunicato che in fase di prima applicazione delle suddette nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS