6 Ottobre 2021

CIRCOLARE n. 40/2021 – DL 111/2021 Legge di conversione 24 settembre 2021 n. 133

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 235 del 01/10/2021 la legge di conversione con modificazioni del DL n. 111/2021 con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 06/08/2021 (vedi ns. circolare n. 33/2021): ART 01 (Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in […] piano-spostamenti-casa-lavoro

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 235 del 01/10/2021 la legge di conversione con modificazioni del DL n. 111/2021 con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 06/08/2021 (vedi ns. circolare n. 33/2021):

ART 01

(Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

Viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:

  • validità di 48 ore dall’esecuzione del  test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
  • validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

 

ART 2-TER

(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

Sono state estese al 31/12/2021 le tutele previste dall’art. 26 DL 18/2020 a favore dei c.d lavoratori fragili.

In particolare, fino alla fine dell’anno 2021, si prevede che i lavoratori fragili svolgano, di regola, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Inoltre, fino al 31/12/2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità si prevede che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (n.b.: per l’equiparazione dell’assenza al ricovero rimane però valido il tetto massimo indennizzabile di 180 giorni nell’anno solare).

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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