CIRCOLARE n. 40/2021 – DL 111/2021 Legge di conversione 24 settembre 2021 n. 133
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 235 del 01/10/2021 la legge di conversione con modificazioni del DL n. 111/2021 con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 06/08/2021 (vedi ns. circolare n. 33/2021):
ART 01
(Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)
Viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:
- validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
- validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
ART 2-TER
(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)
Sono state estese al 31/12/2021 le tutele previste dall’art. 26 DL 18/2020 a favore dei c.d lavoratori fragili.
In particolare, fino alla fine dell’anno 2021, si prevede che i lavoratori fragili svolgano, di regola, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Inoltre, fino al 31/12/2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità si prevede che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (n.b.: per l’equiparazione dell’assenza al ricovero rimane però valido il tetto massimo indennizzabile di 180 giorni nell’anno solare).
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS