CIRCOLARE n. 39/2021 – DL 127/2021 OBBLIGO GREEN PASS PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 226/21 ed è entrato in vigore il 22/09/2021 il DL n. 127 del 10/09/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (di seguito Green Pass) ed il rafforzamanto del sistema di screening, di cui riportiamo, di seguito, le disposizioni applicabili in ambito lavorativo privato per le quali si attendono i necessari chiarimenti operativi.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d Green Pass (n.b. sono fatte salve sia le disposizioni previste dagli artt.9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 DL 52/2021 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e per l’accesso nelle strutture della formazione superiore, che quelle previste dagli artt. 4 obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e 4-bis Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie DL 44/2021 – vedi ns. circolari N. 15/2021, n. 33/2021 e n. 37/2021).
Si evidenzia che il suddetto obbligo NON riguarda solo il personale (ivi compreso il personale domestico / colf e badanti) che svolge la propria attività lavorativa con contratti di lavoro subordinato, ma si estende a chiunque svolga la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato sia presso un luogo di lavoro privato che presso una pubblica amministrazione sulla base di rapporti contrattuali differenti; in sostanza l’obbligo riguarda anche tirocinanti / stagisti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori anche se occasionali ed ogni altra tipologia di lavoratori non subordinati.
Tali disposizioni NON si applicano ai soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
La verifica del rispetto delle suindicate prescrizioni è onere dei datori di lavoro / committenti che, a tal fine, ENTRO il 15/10/2021, sono tenuti:
- a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche stesse, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (si allega bozza da modificare/adattare in base alle specifiche esigenze/necessità);
- ad individuare con atto formale i soggetti incaricati di effettuare sia le verifiche del rispetto che le contestazioni delle violazioni degli obblighi previsti dal DL 127/2021 (n.b.: tali soggetti dovranno trasmettere gli atti inerenti le violazioni accertate al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 9-septies, c. 9, DL 52/2021).
Si ritiene che l’attività di controllo possa anche essere effettuata mediante l’App ministeriale “VerificaC19”; su eventuali metodi alternativi si aspettano maggiori indicazioni da parte delle Autorità preposte.
Si precisa che i dati oggetto dei rilievi effettuati non potranno essere registrati, censiti e/o diffusi, nel rispetto delle disposizioni in materia di Privacy.
I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati dal primo giorno assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione (e relativo accredito contributivo) fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/2021, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina che consente al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Sanzioni
- Se il datore di lavoro/committente omette la predisposizione delle procedure di controllo e/o la verifica del possesso del Green Pass, potrà essere soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 a 1.000,00 euro.
In riferimento al lavoro in smart working non è chiaro se il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare la verifica del Green Pass; si attendono maggiori chiarimenti in merito.
Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di Green Pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS