1 Aprile 2020

CIRCOLARE n. 38/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Convenzione ABI, Ministero del Lavoro e parti sociali

E’ stata sottoscritta in data 30/03/2020 la convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali per la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte degli istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi […]

E’ stata sottoscritta in data 30/03/2020 la convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali per la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte degli istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito.

L’anticipazione delle somme sarà concessa fino a quando non sarà erogato il trattamento o comunque entro settembre 2020.

Destinatari

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito introdotti da decreto legge Cura Italia, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

 

Modalità operative

I lavoratori dovranno presentare la domanda, con modalità operative possibilmente telematiche ad una delle banche, che adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

L’apertura di credito in conto corrente cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

A fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

Sussistendo una responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro stesso, che dovrà provvedere entro trenta giorni.

Le Parti firmatarie,  al fine di favorire la anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell’INPS, si impegnano a promuovere nei confronti del Governo l’adozione di provvedimenti consenta alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 ai propri dipendenti, ancorché non ancora autorizzate dall’INPS.

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