CIRCOLARE n. 37/2021 – DL 122/2021 misure urgenti per emergenza COVID-19 in ambito scolastico, formazione superiore e socio sanitario assistenziale
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 217/21 ed è entrato in vigore il 11/09/2021 il DL n. 122 del 10/09/2021, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale.
ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO, EDUCATIVO E FORMATIVO
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, CHIUNQUE accede ad ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore), deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, c. 2, DL n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021.
Tali disposizioni NON si applicano:
- ai bambini, agli alunni e agli studenti noncheé ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni con le modalità indicate con DPCM / circolare del Ministro dell’istruzione. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata ANCHE dai rispettivi datori di lavoro.
La violazione delle suddette disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
ACCESSO NELLE STRUTTURE SDELLA FORMAZIONE SUPERIORE
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, CHIUNQUE accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonchè alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, c. 2, DL n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021.
Tali disposizioni NON si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I responsabili di tali istituzioni sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni con le modalità indicate con DPCM. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata ANCHE dai rispettivi datori di lavoro.
La violazione delle suddette disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, c. 1, DL n. 44/2021 convertito in L. n. 76/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario si applica altresì a TUTTI i soggetti ANCHE esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Tali disposizioni NON si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale sia i responsabili delle suddette strutture che i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, ad eccezione del c. 8, DL n. 44/2021 e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, c. 10, DL n. 44/2021, ai sensi del quale il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione,
La violazione delle suddette disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS