31 Marzo 2020

CIRCOLARE n. 37/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Decreto Cura Italia – indennità previste per lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

Con riferimento alla ns. circolare n. 27/2020, comunichiamo che, con circolare n. 49/2020, l’Inps fornisce istruzioni amministrative sulle indennità COVID-19 introdotte dal decreto-legge Cura Italia, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di : lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, le cui attività lavorative sono colpite […]

Con riferimento alla ns. circolare n. 27/2020, comunichiamo che, con circolare n. 49/2020, l’Inps fornisce istruzioni amministrative sulle indennità COVID-19 introdotte dal decreto-legge Cura Italia, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di :

lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati,

le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica e sui regimi di cumulabilità / compatibilità di dette indennità.

Premesso che l’Inps NON ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità da parte degli amministratori, che, in quanto percettori di redditi di lavoro parasubordinato, sono iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, di richiedere l’indennità ex art. 27, comma 1 D.L n. 18 del 17 marzo 2020, ma ha specificato che l’indennità di cui all’articolo 28, comma 1, D.L n. 18 del 17 marzo 2020 è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni ivi comprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché dei coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome, si precisa che:

  • le indennità in argomento non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza;
  • le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con la c.d. Ape sociale);
    sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L’indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità.

L’indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità.

Infine, le indennità in argomento sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

n.b: Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

 

Domanda / Richiesta delle prestazioni

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
– PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

Come comunicato nei giorni precedenti con messaggio INPS n. 1381/2020, qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

L’Inps con comunicato stampa del 27/03/2020 che le domande di richiesta delle suddette indennità potranno essere inviate a decorrere dal 01/04/2020.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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