31 Marzo 2020

CIRCOLARE n. 36/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA D.L. 18/2020

La Regione Lombardia ha pubblicato le modalità applicative  per la presentazione delle domande di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) con causale Emergenza COVID 19 (cfr ns. circolare n,31/2020). Soggetti interessati Datori di lavoro del settore privato ivi inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali […]

La Regione Lombardia ha pubblicato le modalità applicative  per la presentazione delle domande di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) con causale Emergenza COVID 19 (cfr ns. circolare n,31/2020).

Soggetti interessati

Datori di lavoro del settore privato ivi inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (CIGO, FIS, FSB, FSBA).

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

In relazione ai soggetti interessati sono previste le seguenti tipologie di intervento:

 

1. Art 15 DL 9/2020–  concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la d. “zona rossa”   datori di lavoro del settore privato con unità produttive ubicate nei Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM  1 marzo 2020;

datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive nei Comuni suddetti, limitatamente ai    lavoratori in forza che risiedono  o sono domiciliati nei comuni della c.d. zona rossa.

 

2. Art 17 DL 9/2020  – concessione del trattamento di CIGD per tutti gli altri comuni della Lombardia: datori di lavoro con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia;

la CIGD può essere richiesta anche dai datori di lavoro che non hanno sede legale e unità produttive/operative nei territori della Lombardia,, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti paesi della Lombardia (esclusi comuni “zona rossa”)

Tale richiesta può essere avanzata solo nei casi di accertato pregiudizio  in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero  della Salute  nell’ambito dei provvedimenti assunti con il DL n.6/ 23 febbraio  2020.

 

3. Art 22 DL 18/2020 : concessione del trattamento di CIGD per tutti gli altri comuni della Lombardia: datori di lavoro con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia;

la CIGD può essere richiesta anche dai datori di lavoro che non hanno sede legale e unità produttive/operative nei territori della Lombardia, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti paesi della Lombardia (esclusi comuni “zona rossa”).

 

Beneficiari CIGD

Tutti i lavoratori aventi, alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato con i datori di lavoro di cui sopra ed aventi qualifica di :

  • Operaio
  • Impiegato
  • Quadro
  • Apprendista
  • Socio di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato

 

Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti limitazioni:

  • i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • i lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi (o diverso periodo previsto dai singoli accordi regionali).

 

Procedura sindacale

Per il riconoscimento della CIGD deve essere inoltrata  comunicazione preventiva alle  OO.SS. anche in via telematica, con le OOSS .

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti l’accesso alla CIGD è subordinato all’espletamento della procedura sindacale da concludersi obbligatoriamente entro 5 gg.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (come media dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento).

 

Periodo

La durata prevista del trattamento invece è diversificata:

► datori di lavoro di cui all’ art 15  DL 9/2020  (cfr punto 1) infra) : possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 3 mesi più 9 settimane;

►  datori di lavoro di cui all’ art 17 DL 9/2020 (cfr punto 2) infra) possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 1 mese;

► datori di lavoro di cui all’ art 22 DL 18/2020  (cfr punto 3) infra) : possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 9 settimane.

 

Presentazione della domanda di CIGD

Le domande sono presentate alla  Regione e una volta istruita la domanda viene approvata con decreto della stessa e trasmessa entro 48 ore all’Inps al fine dell’erogazione delle prestazioni direttamente ai dipendenti beneficiari.

Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo https://gefo.servizirl.it/dgformazione/ dalla data di apertura del sistema, a oggi non ancora operativo.

La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.

 

Chi paga la CIGD

Il trattamento di CIGD può essere concesso solo con pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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