CIRCOLARE n. 35bis/2021 – LAVORI EDILI VERIFICA CONGRUITA’
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 143 del 25 giugno 2021, con il quale definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, c. 10-bis, DL n. 76/2020 e dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
VERIFICA CONGRUITA’
La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione degli stessi.
n.b.: per quanto riguarda i lavori privati, la verifica di congruità riguarderà esclusivamente le opere il cui valore risulti complessivamente di importo non inferiore a settantamila euro. Inoltre, la verifica non dovrà essere effettuata ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed in particolare, tenuto conto di quanto riportato nell’allegato X al D.Lgs. 81/2008:
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
INDICI CONGRUITA’
In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella seguente tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020:
CATEGORIE | PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL’OPERA | |
1 | OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture | 14,28% |
2 | OG1 – nuova edilizia industriale esclusi impianti | 5,36% |
3 | ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4 | ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti | 6,69% |
5 | OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6 | OG3 – opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
7 | OG4 – opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | OG5 – dighe | 16,07% |
9 | OG6 – acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | OG6 – gasdotti | 13,66% |
11 | OG6 – oleodotti | 13,66% |
12 | OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | OG7 – opere marittime | 12,16% |
14 | OG8 – opere fluviali | 13,31% |
15 | OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
Ai fini della verifica della congruità si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa (n.b.: in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate), alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
L’attestazione di congruità verrà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
MECCANISMO REGOLARIZZAZIONE
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzerà analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Decorso inutilmente il predetto termine di quindici giorni, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua potrà altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, quali quelli afferenti: – i lavoratori autonomi; – i noli a caldo; – il distacco di personale edile;- i lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, inciderà, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.
CONTROLLI
Il controllo circa gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché dei dati relativi all’oggetto ed alla durata del contratto, dei lavoratori impiegati e delle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza (di competenza dell’Ispettorato del lavoro), sarà definito attraverso una convenzione che dovrà essere sottoscritta tra il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE). La convenzione, in particolare, definirà le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità.
Distinti saluti
TERRAZZINI & PARTNERS