CIRCOLARE n. 34/2022 – Protocollo misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/covid19 negli ambienti di lavoro privati AGGIORNAMENTO DEL 30/06/2022
Facendo seguito alla ns. circolare n. 28/2022 Vi informiamo che, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali, in data 30 giugno 2022, hanno siglato l’aggiornamento del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro privati.
L’accordo aggiorna le misure contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della Salute nonché della legislazione vigente.
I datori di lavoro dovranno, pertanto, aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e dovranno applicare le ulteriori misure di precauzione previste che si integrano, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente, con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le caratteristiche della propria organizzazione.
Le Parti si sono impegnate a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure e comunque non oltre il 31 ottobre 2022.
Di seguito si riportano i principali contenuti del nuovo accordo.
INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali: – la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura); – l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda; – l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto della normativa per la protezione dei dati personali – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (vedi Ministero della salute circolare n. 19680 del 30 marzo 2022).
GESTIONE DEGLI APPALTI
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
MISURE DI IGIENE E SPAZI COMUNI
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (o contingente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali), degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Il datore di lavoro deve, inoltre, garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro devono essere adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
Il datore di lavoro deve, a tal fine, mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
Per quel che riguarda gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi l’accesso deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno degli stessi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Va poi inoltre garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in alcuni settori (quali ad esempio trasporti pubblici, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali), l’uso di tali dispositivi di protezione, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo; inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si devono favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
È necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus Covid-19. Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ex art. 83 DL 34/2020, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.
LAVORO AGILE
Si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
LAVORATORI FRAGILI
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, deve stabilire specifiche misure prevenzionali ed organizzative per i lavoratori fragili.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS