CIRCOLARE n. 34/2021 – TUTELA QUARANTENA – LAVORATORI FRAGILI
L’INPS con messaggio n. 2842/2021 fornisce ulteriori precisazioni in merito alle tutele, di cui all’articolo 26, DL 18/2020, nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei c.d “lavoratori fragili”.
In particolare, per quanto attiene alla tutela della quarantena, considerato l’obbligo per l’Istituto di non superare lo stanziamento previsto, lo stesso procederà al riconoscimento, per l’anno 2020, delle tutele per quarantena entro i limiti di spesa previsti pari complessivamente a 663,1 milioni di euro.
L’INPS, con l’occasione, ricorda che, attualmente NON sono previsti, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena e che, pertanto, salvo eventuali ed ulteriori interventi normativi, non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi di quarantena riferiti all’anno in corso.
Per quanto concerne la tutela dei c.d “lavoratori fragili” l’Istituto procederà ugualmente a riconoscere la prestazione per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, c. 1, lettera a), DL 41/2021, nel limite degli importi stanziati per l’anno 2021 (pari a 282,1 milioni di euro). Si ricorda che, l’art. 9 DL 105/2021, ha comunque previsto per i c.d lavoratori fragili la proroga fino al 31 ottobre 2021 (con effetto retroattivo dal 01/07/2021) del diritto al lavoro agile / smart working.
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, invece, come indicato nel messaggio n. 1667/2021, l’Istituto riconoscerà la tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
Si evidenzia, infine, che l’Istituto provvederà al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.
Distinti saluti
TERRAZZINI & PARTNERS