23 Agosto 2021

CIRCOLARE n. 33/2021 – DL 111/2021 CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N. 15350/2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 187/21 ed è entrato in vigore il 07/08/2021 il DL n. 111 del 06/08/2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali  e in materia di trasporti, di cui, di seguito, riportiamo le principali novità. ART.1 (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per […]

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 187/21 ed è entrato in vigore il 07/08/2021 il DL n. 111 del 06/08/2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali  e in materia di trasporti, di cui, di seguito, riportiamo le principali novità.

ART.1

(Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

 

Nell’anno scolastico 2021-2022, sull’intero  territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2

D.LGS. n. 65/2017 e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.

Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

Fino al 31 dicembre  2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

 

  1. a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita’ sportive;
  2. b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  3. c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle suddette esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessitaà dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

 

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonchè gli studenti universitari, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata  secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d GREEN PASS) di cui all’articolo 9, c. 2, DL 52/2021.

Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonchè delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni con le modalità indicate con DPCM / circolare del Ministro  dell’istruzione.

La violazione delle suddette disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

 

ART. 2

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  1. a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. d) autobus adibiti a servizi di trasporto di  persone,  ad  offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

La violazione delle suddette disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

 

ART. 4

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

 

Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all’aperto, è possibile prevedere di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; inoltre, in zona  bianca la capienza consentita al chiuso non  puoò essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

Dal 07/08/2021, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all’articolo  5, c. 1,  DL 52/2021, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

 

Il Ministero dell’Interno, in data 10/08/2021, ha pubblicato la circolare n. 15350/2021 riguardante le disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi covid19 (c.d GREEN PASS).

Nella circolare si precisa che il controllo si svolge in due successive fasi: la prima, da ritenersi obbligatoria, riguarda la verifica da parte dei soggetti deputati al controllo del possesso della certificazione verde; la seconda, ovvero la verifica dell’identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità, non ricorre in tutte le situazioni, ma è da intendersi discrezionale, salvi i casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione verde. Pertanto, la sanzione prevista dall’art. 13 DL 52/2021 risulterà applicabile solo nei confronti del cliente/avventore, a meno che non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.

Si rammenta che le verifiche dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e che il green pass, con riguardo alle attività di ristorazione, non è ad oggi richiesto per i locali all’aperto, nonché per l’asporto e il consumo al banco.

Infine, nel rammentare che i soggetti obbligati possono delegare i controlli a soggetti terzi (ad es. il datore di lavoro può delegare i lavoratori dipendenti) si precisa che, i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (vedi allegato 1).

 

Segnaliamo, infine, che il Governo, con FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha precisato che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”.

Sul punto sono in corso trattative fra le Parti sociali per la definitiva operatività di tale obbligo.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS

logo terrazzini

Rimani aggiornato

Blog