4 Agosto 2021

CIRCOLARE n. 32/2021 – NOVITA’ NORMATIVE L. 106/21 di conversione del DL 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis) DL 105/2021 (c.d. decreto covid)

E’ stata pubblicata in GU n. 176/2021 la legge n. 106/2021 di conversione del DL n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 25/05/2021 (vedi ns. circolare n. 25/2021): –Art. 41 bis (Modifica disciplina contratti a tempo determinato) A partire […]

E’ stata pubblicata in GU n. 176/2021 la legge n. 106/2021 di conversione del DL n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 25/05/2021 (vedi ns. circolare n. 25/2021):

Art. 41 bis (Modifica disciplina contratti a tempo determinato)

A partire dal 25/07/2021 (data di entrata in vigore della L. 106/2021) è stata modificata la disciplina dei contratti a tempo determinato; in particolare, a decorre da tale data, ai sensi dell’art 19 D.Lgs. 81/2015 il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  4. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (nuova causale).

Inoltre, fino al 30 settembre 2022 è consentito stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, anche aziendali e territoriali).

 

-Art. 9 (Proroga del periodo di sospensione delle attivita’ dell’agente della riscossione)

Si prevede che i termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione restano sospesi

fino al prossimo 31 agosto 2021. Analoga sospensione riguarda anche i pignoramenti presso terzi, sempre relativi a somme dovute all’agente della riscossione, e le verifiche che la Pubblica Amministrazione deve effettuare prima del pagamento di somme a qualunque titolo di un importo superiore a cinquemila euro.

Viene prorogata sempre al 31 agosto 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cioè coloro a cui province e comuni abbiano affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi), prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

-Art. 40-bis (ulteriore trattamento cigs)

Vengono riconosciute ulteriori 13 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, DL n.  41/2021, convertito con modificazioni in legge n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Ai datori di lavoro che presentano domanda per tale integrazione salariale è applicabile, per la durata del tratta,ento richiesto, il c.d divieto di licenziamento.

 

Art. 50-bis (integrazioni salariali industrie tessili)

Vengono riconosciute a favore di datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15) ulteriori 17 settimane di cassa integrazione gratuita da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Ai datori di lavoro che presentano domanda per tale integrazione salariale è applicabile, per la durata del tratta,ento richiesto, il c.d divieto di licenziamento.

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 175/21 ed è entrato in vigore il 23/07/2021 il DL n. 105 del 23/07/2021 (cd decreto covid), recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, di cui, di seguito, riportiamo le principali novità:

 

  1. Proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

 

  1. Dal primo agosto vengono previsti nuovi parametri per determinare la colorazione delle zone – bianca, gialla, arancione e rossa – in funzione dell’incidenza del tasso di occupazione dei posti letti in area medica, in terapia intensiva e del numero dei contagi rispetto alla popolazione.

 

  1. Dal 6 agosto l’accesso ai servizi ed attività di seguito elencati sarà consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID19 ex DL 52/2021 / green pass:
  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (ristoranti, bar, pasticcerie, gelatierie, ecc.) per consumo al tavolo al chiuso (NON sarà necessario il Green pass per le consumazioni al bancone o all’aperto);
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi nonché a centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia,
  • i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • partecipazione a concorsi pubblici.

 

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone, mentre non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

La mancata verifica da parte dei titolari delle suddette attività del possesso del green pass da parte dei fruitori-partecipanti è soggetta a sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente o in caso di violazione ripetuta per tre volte in tre giorni diversi alla chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni.

 

  1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Viene, inoltre, determinato il numero massimo di partecipanti a secondo si svolgano all’aperto o al chiuso e differenziati a seconda della colorazione delle zone di svolgimento (unicamente in zona bianca o gialla). Restano  sospesi  gli  spettacoli aperti al pubblico quando non e’  possibile  assicurare  il  rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, noncheè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Le suddette disposizioni si applicano anche per la partecipazione del  pubblico sia agli eventi e alle competizioni  di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati (quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico).

  1. Per quanto riguarda infine la tutela sul fronte lavorativo l’art 9 DL 105/21 ha previsto la proroga (con effetto retroattivo dal 01/07/2021) del diritto al lavoro agile / smart working per i c.d lavoratori fragili fino al 31 ottobre 2021.

Invece NON è stata prorogata l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza da lavoro per i lavoratori fragili che non possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile.

L’art.6 DL 105/21 ha altresì prorogato al 31/12/2021 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d lavoratori fragili). Tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 dicembre 2021, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria di tali lavoratori ai servizi territoriali dell’INAIL attraverso l’apposito servizio online.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS

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