CIRCOLARE n. 31/2021 – REGIONE LOMBARDIA INCENTIVO OCCUPAZIONALE FORMARE PER ASSUMERE
Regione Lombardia, con DGR n. 4922 del 21/06/2021, ha deliberato lo stanziamento di € 5.000.000,00= per l’avvio dell’iniziativa FORMARE PER ASSUMERE, che si propone di superare il mismatching tra domanda e offerta di lavoro, permettendo ai datori di lavoro beneficiari di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.
Caratteristica dell’incentivo
Ai soggetti beneficiari (vedi infra) è riconosciuta un’agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L’agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale, ove richiesto.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili.
Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al sotto paragrafo “Incentivo occupazionale”.
Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un’Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia. I
Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito
elencate:
– il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata (Allegato 1B) che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell’ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
– il corso deve essere caricato sul sistema informativo Finanziamenti Online di Regione Lombardia (di seguito GEFO) a cura dell’operatore accreditato, all’interno delle specifiche offerte formative di cui all’Allegato 1C, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di voucher, dovrà acquisire dall’operatore il codice identificativo del percorso formativo generato da GEFO e inserirlo nella schermata ove richiesto;
– il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore;
– le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo C.4 del bando incentivo.
È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni elencati all’Allegato 1A. In tal caso non è previsto l’utilizzo di GEFO. Al termine del percorso, il datore di lavoro dovrà acquisire l’attestato di partecipazione rilasciato dall’ente erogatore utilizzando, in tal caso, il format previsto e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo.
Incentivo occupazionale
L’incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:
- Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
- Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
- Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
L’incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.
L’incentivo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato (dal 08/07/2021) attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di incentivo, abbiano le seguenti caratteristiche:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato (incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione del bando incentivo);
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall’attestato di partecipazione) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo
Voucher per i servizi di ricerca e selezione
L’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima dell’assunzione a copertura del costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. I servizi devono essere erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.
Beneficiari
Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
- le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
Sono invece esclusi i seguenti soggetti:
– le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco: • 96.04.1 – 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”); • 92.00.01 – 92.00.02 – 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.); • 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
– le pubbliche amministrazioni,
– i soggetti iscritti all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro;
– le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza
tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell’attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza dell’iniziativa FORMARE PER ASSUMERE.
Sono, inoltre, esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
I soggetti richiedenti devono inoltre assicurare di:
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili.
I beneficiari devono anche rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell’incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Destinatari
Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.
Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
- per l’assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito di Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o Azioni di Rete per il Lavoro) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso lavoratore, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Ricetta lavoro/Incentivi assunzionali, Formazione continua – Fase VI.
Erogazione del contributo
L’erogazione dell’agevolazione avviene con tempistiche e modalità diverse a seconda della tipologia di voucher/incentivo richiesto in erogazione.
In particolare l’erogazione del voucher per la formazione e per i servizi di ricerca e selezione avviene a rimborso, a seguito di rendicontazione.
L’erogazione dell’incentivo occupazionale può avvenire:
- a rimborso, a seguito di rendicontazione finale;
- in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di
fidejussione a garanzia dell’incentivo.
Regime di Aiuto di Stato
L’agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell’agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario stesso:
- ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013
- nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore “de minimis” la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023.
Ispezioni e controlli
È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande decorre dal 26/07/2021 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS