1 Giugno 2022

CIRCOLARE n. 30/2022 – NOVITA’ NORMATIVE – L. 51/2022 conversione in legge DL 21/2022 – DL 50/2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (vedi ns. circolare n. 21 del 28/03/2022), con il la quale, relativamente al c.d BONUS […]

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (vedi ns. circolare n. 21 del 28/03/2022), con il la quale, relativamente al c.d BONUS CARBURANTE, è stato confermato l’ammontare dell’importo (€ 200=) dei buoni benzina esenti ex art 51, c. 3, DPR 917/86 che TUTTI i datori di lavoro del settore privato potranno riconoscere nel 2022 ai propri lavoratori dipendenti (per la gestione operativa si resta ancora in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia dell’Entrate).

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 50/2022 (c.d decreto aiuti) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; di seguito le principali disposizioni:

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31)

Ai lavoratori dipendenti con reddito imponibile inferiore a 35.000= euro è riconosciuta una indennità una tantum di 200= euro, alle seguenti condizioni:

– spetta ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici di cui all’art. 32 D.L. n.50/2022, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 234/2021 per almeno una mensilità;

– è riconosciuta per il tramite del datore di lavoro – nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 –  che anticipa il bonus e poi lo recupera nella forma della compensazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.

► Si precisa che tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 commi 1 e 18 D.L n.50/2022.

 

– spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;

non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

 

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 32)

PENSIONATI

E’ riconosciuta un’indennità una tantum di 200= euro in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, alle seguenti condizioni:

– è corrisposta d’ufficio dall’INPS con la mensilità di luglio 2022;

– non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;

– è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica;

– è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 

LAVORATORI DOMESTICI

L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022, nel mese di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

 

ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI

L’indennità di 200 euro (che non concorre alla formazione del reddito) spetta anche alle seguenti categorie:

– percettori per il mese di giugno 2022 di NASpI e DIS-COLL (è riconosciuta dall’INPS in automatico);

– coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (è riconosciuta dall’INPS in automatico);

– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari di trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (è riconosciuta dall’INPS su domanda e sarà erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro);

– lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport di cui all’art. 10, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 (è riconosciuta dall’INPS in automatico e sarà erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro);

– lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (è riconosciuta dall’INPS su domanda e sarà erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro);

– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (è riconosciuta dall’INPS su domanda e sarà erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro);

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.    Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata (è riconosciuta dall’INPS su domanda e sarà erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro);

– incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata (è riconosciuta dall’INPS su domanda e sarà erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro).

 

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro, a condizione che nel nucleo familiare NON sia presente alcun soggetto beneficiario dell’indennità ad altra titolo ex art 31 o 32, c. 1-16, DL 50/2022.

 

Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi (art. 33)

E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. n. 50/2022 e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con decreto ministeriale, con cui sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità.

 

 Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 35)

Viene previsto un bonus per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziate ammontano a 79 milioni di euro. Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l’importo di 60 euro.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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