CIRCOLARE n. 29/2022 – DL 24/2022 LEGGE 52/2022 DI CONVERSIONE
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 maggio 2022, n. 52 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”, che recepisce i contenuti dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2022 (vedi ns. circolare n. 27 del 29/04/2022).
Si segnalano, di seguito, le disposizioni inerenti tutela dei lavoratori fragili, smart working e formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
LAVORATORI FRAGILI
Viene prorogato FINO al 30/06/2022 il diritto a svolgere attività lavorativa in modalità lavoro agile / smart working per i lavoratori fragili ex art 26, c. 2-bis, DL N. 18/2020 (ossia lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Fino alla medesima data del 30/06/2022, qualora la prestazione lavorativa NON possa essere resa in modalità agile / smart working, per i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate con decreto interministeriale 4 febbraio 2022, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e NON è computato ai fini del periodo di comporto.
Vengono confermate inoltre FINO al 31/07/2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, c. 1, 2 e 3, DL n. 34/2020.
LAVORO AGILE / SMART WORKING
I genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/92 o almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, FINO al 30/06/2022 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, FINO al 31/07/2022 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Prorogata FINO al 31/08/2022 la possibilità di attivare / utilizzare lo smart working in forma semplificata ex art. 90, c 3 e 4, DL n. 34/2020, senza necessità di sottoscrizione di accordi su base volontaria.
I datori di lavoro che non intendano avvalersi della suddetta modalità di comunicazione semplificata sono tenuti a sottoscrivere accordi individuali di smart working che dovranno essere trasmessi telematicamente al Ministero del Lavoro.
Lo Scrivente Studio in qualità di intermediario abilitato si rende disponibile a prestare il servizio di invio al Ministero del Lavoro delle comunicazioni di lavoro agile / smart working; in tal caso sarà necessario inviare alla propria referente dello Scrivente Studio una copia dell’accordo individuale di smart working in formato PDF/A di dimensioni inferiori a 10MB ed un prospetto in formato excel (vedi allegato 1) riportante i seguenti dati relativi ai lavoratori con i quali sono stati sottoscritti accordi lavoro agile / smart working: 1) COGNOME e NOME / codice fiscale lavoratore; 2) data sottoscrizione accordo; 3) tipologia accordo (TI tempo indeterminato / TD tempo determinato); 4) numero giorni SW e relativa periodicità (settimanali / mensili); 5) data inizio accordo; 6) data fine accordo (solo in caso di accordo a tempo determinato)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, c. 2, secondo periodo, D. Lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS