CIRCOLARE n 28/2021 – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANF
Con riferimento alla ns. circolare n. 26/2021 del 15/06/2021 segnaliamo che, l’INPS (messaggio n. 2331/2021) comunica di aver aggiornato le tabelle ANF 01/07/21 30/06/2022 tenendo conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal DL. n. 79/2021 per il periodo 01/07 31/12 2021.
L’Istituto precisa, inoltre, che l’erogazione degli ANF per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 è subordinata all’invio – utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto – di domanda telematica di assegno per il nucleo familiare 01/07/21 – 30/06/22.
Le domande presentate all’INPS in via telematica saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al lavoratore accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata (n.b.: sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta).
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro il quale potrà prendere visione, attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale, degli importi ANF calcolati dall’Istituto.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS sempre esclusivamente in modalità telematica attraverso la suddetta procedura una domanda di variazione, per il periodo di interesse.
Ricordiamo, infine, che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che intenda presentare la domanda di “ANF DIP” dovrà comunque richiedere preventiva autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, al lavoratore richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”) – come finora previsto – ma l’Istituto procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” inviata all’INPS secondo le suindicate nuove modalità operative; in caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).
Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, saranno oggetto di apposita circolare INPS di prossima emanazione.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS