CIRCOLARE n. 27bis/2021 – CCNL METALMECCANICA piccola e media industria Confapi Accordo di rinnovo 26/05/2021
Le Parti sociali in data 26 maggio 2021 hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL METALMECCANICA piccola e media industria Confapi (n.b.: le Parti sociali procederanno alla sottoscrizione formale dell’accordo successivamente alla conclusione con esito positivo della consultazione dei lavoratori indetta da FIM FIOM e UILM).
Si esaminano di seguito le principali novità.
DECORRENZA E DURATA
Salve le decorrenze previste per singoli istituti, l’accordo di rinnovo decorre dal 01/06/2021 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2024.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Dal 1° giugno 2021, relativamente alla classificazione è in vigore la seguente disciplina:
Appartengono alla 1ª categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica. A decorrere dal 1° ottobre 2021 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. I lavoratori assunti nella 1ª categoria nel periodo 1° giugno 2021-30 settembre 2021 dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria con decorrenza 1° ottobre 2021. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2021 i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria;
- I lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. A decorrere dal 1° gennaio 2023 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. I lavoratori assunti nella 1ª categoria nel periodo 1° giugno 2021-31 dicembre 2022 dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria con decorrenza 1° gennaio 2023. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria;
- Inservienti e simili.
MINIMI RETRIBUTIVI
Le parti concordano i seguenti aumenti retributivi con decorrenza dal 1° giugno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024:
Aumenti salariali
CATEGORIE | GIUGNO 2021 | GIUGNO 2022 | GIUGNO 2023 | GIUGNO 2024 | TOT. |
9 | 32,00 | 32,00 | 34,78 | 45,91 | 144,68 |
8 | 28,77 | 28,77 | 31,27 | 41,28 | 130,09 |
7 | 26,46 | 26,46 | 28,76 | 37,96 | 119,63 |
6 | 24,66 | 24,66 | 26,81 | 35,38 | 111,51 |
5 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 33,00 | 104,00 |
4 | 21,47 | 21,47 | 23,34 | 30,81 | 97,09 |
3 | 20,58 | 20,58 | 22,36 | 29,53 | 93,05 |
2 | 18,55 | 18,55 | 20,16 | 26,61 | 83,87 |
1 | 16,79 | 16,79 | 18,25 | 24,10 | 75,94 |
Pertanto i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:
CATEGORIE | MAGGIO 2021 | GIUGNO 2021 | GIUGNO 2022 | GIUGNO 2023 | GIUGNO 2024 |
9 | 2555,60 | 2587,60 | 2619,60 | 2654,38 | 2700,29 |
8 | 2298,00 | 2326,77 | 2355,54 | 2386,81 | 2428,09 |
7 | 2113,13 | 2139,59 | 2166,05 | 2194,81 | 2232,76 |
6 | 1969,67 | 1994,33 | 2018,99 | 2045,80 | 2081,18 |
5 | 1837,07 | 1860,07 | 1883,07 | 1908,07 | 1941,07 |
4 | 1714,97 | 1736,44 | 1757,91 | 1781,25 | 1812,06 |
3 | 1643,71 | 1664,29 | 1684,87 | 1707,23 | 1736,76 |
2 | 1481,45 | 1500,00 | 1518,55 | 1538,71 | 1565,32 |
1 | 1341,42 | 1358,21 | 1375,00 | 1393,26 | 1417,36 |
A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del c.c.n.l., i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del c.c.n.l. per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
TRASFERTA E REPERIBILITA’
Le parti si incontreranno nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del c.c.n.l. e procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA, al netto degli energetici importati così come fornita dall’ISTAT.
FERIE
L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le Rappresentanze sindacali unitarie.
LAVORO AGILE / SMART WORKING
Le parti, preso atto della evoluzione normativa di legge, valuteranno entro il 2021 l’opportunità di definire la materia nell’ambito del CCNL, fermo restando che il ricorso al lavoro agile deve avvenire mediante accordo tra le parti e che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo almeno non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni in presenza.
Deve essere garantita al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro. Fatto salvo il diritto alla disconnessione, il lavoratore nel corso della prestazione in modalità di lavoro agile, deve essere contattabile e reperibile durante il proprio orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di lavoro e/o degli accordi tra le parti. Eventuali impedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare.
Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle normative di riferimento e in particolare al D.Lgs. 81/2017, che disciplina tra l’altro il potere di controllo e disciplinare, la sicurezza del lavoro, l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con decorrenza 01/01/2022 la quota di contribuzione da versare a EBM Salute per ogni lavoratore iscritto sarà pari a € 96,00= annui / € 8,00= mensili a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali.
WELFARE CONTRATTUALE / FLEXIBLE BENEFIT
A decorrere dal 01/01/2022 la quota di welfare contrattuale / flexible benefit, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sarà pari a € 200,00=.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
FORMAZIONE CONTINUA
Previsto un monte ore di formazione e conseguente diritto soggettivo del lavoratore pari a 24 ore in un biennio.
Convenzionalmente è stato stabilito che il triennio di competenza del rinnovo del presente CCNL decorra dal 1 giugno 2021 e scada il 31 dicembre 2024.
In considerazione della pandemia da Covid-19 che ha determinato la riduzione e/o sospensione delle attività produttive, viene previsto che i lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1.11.2017 – 31.12.2020, potranno fruirne il residuo entro il 31.12.2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade.
Relativamente al triennio 2021/2024, per agevolare l’organizzazione aziendale e garantire il diritto soggettivo alla formazione continua le parti concordano, nella ipotesi in cui le 24 ore di formazione non siano svolte entro il 31.12.2024, di estendere il periodo al 30.6.2025. Al termine dell’ultimo periodo indicato le ore di formazione non erogate e godute dal lavoratore decadranno.
Viene inoltre stabilito che i lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi, ridotti a 5 mesi nel caso di assenza per congedo di maternità, potranno esercitare il suddetto diritto a partire dalla data di rientro in attività ovvero prioritariamente saranniinseriti, laddove coerente con la professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati.
AMBIENTE DI LAVORO
Sono state condivise le linee guida per l’organizzazione e la gestione dei c.d break formativi.
Il break formativo è una metodologia innovativa di formazione dei lavoratori (periodo 15 – 30 minuti) che NON si svolge in aula ma direttamente nel luogo dove viene effettuata la prestazioine lavorativa (anche in modalità di lavoro agile / telelavoro). Prevista, inoltre, la possibilità di organizzare la formazione rivolta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in modalità e-learning durante l’orario di lavoro.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENENERE
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, le lavoratrici interessate hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del medesimo articolo. Tale congedo può essere fruito, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
Questa prevede sei mesi di assenza – comprensiva dei tre mesi di cui all’art. 24 a carico dell’INPS – fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni.
Le lavoratrici interessate potranno richiedere:
- il part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nell’accesso allo Smart working;
- la formazione al rientro dal periodo di assenza;
- ove possibile organizzativamente, se vi sono più sedi di lavoro, il trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative;
- essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza non verranno tollerate. Al fine di promuovere comportamenti consoni, a livello aziendale potranno essere attivate iniziative formative-informative per sensibilizzare i lavoratori e le lavoratrici sul tema e migliorare il livello di consapevolezza.
QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM
Le aziende, mediante affissione in bacheca, da effettuarsi a partire dall’1.7.2021 e fino al 31.8.2021, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di € 35,00= da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021. Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di agosto 2021, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnata all’azienda entro il 15/10/2021.
CONTRIBUTO DATORIALE PER RAPPRESENTANZA CONTRATTUALE
È istituita una quota contributiva per l’attività contrattuale di Unionmeccanica.
L’entità di tale quota, le modalità operative, le tempistiche e le imprese assoggettate verranno definite da Unionmeccanica.
DISTRIBUZIONE CONTRATTO
Le aziende distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del CCNL.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS