16 Novembre 2017

CIRCOLARE n. 27/2017 – SMART WORKING / LAVORO AGILE

Con riferimento alla ns. circolare n. 16/2017 JOBS ACT AUTONOMI / SMART WORKING Vi comunichiamo che, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata resa operativa un’apposita piattaforma informatica (https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking) messa a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati per comunicare ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 81/2017 l’avvenuta sottoscrizione di accordi per lo […]

Con riferimento alla ns. circolare n. 16/2017 JOBS ACT AUTONOMI / SMART WORKING Vi comunichiamo che, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata resa operativa un’apposita piattaforma informatica (https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking) messa a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati per comunicare ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 81/2017 l’avvenuta sottoscrizione di accordi per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (c.d. smart working).

Per accedere alla suddetta piattaforma è necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno accedere all’applicativo senza utilizzare SPID.

Nell’invio dell’accordo bilaterale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.

Vi comunichiamo, inoltre, che l’INAIL (VEDI circolare n. 48 del 2017) ha chiarito che i datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio. Nel caso in cui, viceversa, i suindicati datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’INAIL, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.

I lavoratori “agili”, quindi, devono essere assicurati all’INAIL se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dalla legge e, conseguentemente, hanno diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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