23 Marzo 2020

CIRCOLARE n. 27/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Decreto Cura Italia – indennità previste per lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

L’Inps con messaggio 1288 del 20.03.2020 ha pubblicato i primi chiarimenti sulle indennità previste dal decreto Cura Italia a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati di cui al decreto “Cura Italia” di seguito i contenuti: INDENNITA’ COVID-19 Ammontare:     Euro 600 per il solo mese di Marzo non soggetta ad imposizione […]

L’Inps con messaggio 1288 del 20.03.2020 ha pubblicato i primi chiarimenti sulle indennità previste dal decreto Cura Italia a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati di cui al decreto “Cura Italia” di seguito i contenuti:

INDENNITA’ COVID-19

Ammontare:     Euro 600 per il solo mese di Marzo non soggetta ad imposizione fiscale

Cumulabilità:    L’indennità COVID-19 NON è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza

Richiesta:         Solo a mezzo telematico e direttamente dall’interessato

 

Destinatari:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

 

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;

detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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