CIRCOLARE n. 27/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Decreto Cura Italia – indennità previste per lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati
L’Inps con messaggio 1288 del 20.03.2020 ha pubblicato i primi chiarimenti sulle indennità previste dal decreto Cura Italia a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati di cui al decreto “Cura Italia” di seguito i contenuti:
INDENNITA’ COVID-19
Ammontare: Euro 600 per il solo mese di Marzo non soggetta ad imposizione fiscale
Cumulabilità: L’indennità COVID-19 NON è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza
Richiesta: Solo a mezzo telematico e direttamente dall’interessato
Destinatari:
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS