CIRCOLARE n. 26/2021 – ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANF
E’ stato pubblicato in GU n. 135/2021 il DL n. 79/2021 contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, che introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea (01/07 31/12 2021), volte a sostenere la genitorialità (assegno temporaneo per figli minori) ed al contempo, aumenta (dal 01/07 al 31/12 2021) gli importi dei i vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF).
GIA’ percettori di ANF
I nuclei familiari che possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore continueranno a beneficiare degli stessi, con riconoscimento di una maggiorazione degli importi mensili pari a € 37,50= per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di € 55,00= per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
NON percettori di ANF
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, inoltre, è prevista l’erogazione di un assegno temporaneo ai nuclei familiari con figli minori che NON abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ovvero lavoratori autonomi, e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti, inattivi, lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare).
Per accedere all’assegno temporaneo per figli minori, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 euro annui.
Inoltre, il richiedente deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’Isee; inoltre: – se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%; – per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di € 50,00=.
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione di specifica domanda (n.b.: per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021), secondo le modalità che verranno indicate dall’INPS entro il 30/06/2021.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS