CIRCOLARE n. 25/2023 – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Con la presente si segnala che, sulla base dell’attuale normativa ed alla Legge di Bilancio 2024, le agevolazioni di seguito indicate non saranno più applicabili in caso di assunzioni/trasformazioni effettuate dopo il 31.12.2023:
a) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI GIOVANI: agevolazione ex art.1 c. 297 della legge n.197/2022 per assunzioni a tempo indeterminato di under 36, che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, in misura pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro entro il limite di 8.000= euro annui per 36/48 mesi. (cfr. ns. circolare 15/2023).
b) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE: agevolazione per assunzione di donne svantaggiate ex art 1 c. 298 della legge n.197/2022 in misura pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro entro il limite di 8.000= euro annui per 12/18 mesi. (cfr. ns. circolare n. 14/2023).
c) INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE: agevolazione per assunzione di soggetti “NEET2023” ex art. 27 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 in misura pari al 60% – ovvero 20% in caso di cumulo con altri incentivi / esoneri contributivi – della retribuzione mensile lorda imponibile per 12 mesi. (cfr. ns circolare n. 18/2023).
Dal 01.01.2024 saranno di conseguenza ripristinate le agevolazioni meno vantaggiose rispetto le attuali ad esempio:
a) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI GIOVANI: agevolazione ex art. 1, c. 100-107 della legge n.205/17 per assunzioni a tempo indeterminato di under 30, che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, in misura pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite di 3.000= euro annui per 36 mesi.
b) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE: agevolazione per assunzione di donne svantaggiate ex art. 4, c. 8-12 della legge n.92/2012 in misura pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite di 3.000= euro per 12/18 mesi.
Si informa altresì che la c.d. “decontribuzione sud” – che necessita di autorizzazione della Commissione europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato – ad oggi è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e dovrebbe essere prorogata fino al 30/06/2024.
Nuove agevolazioni dal 2024 già approvate
Dal 1° gennaio 2024 saranno applicabili le agevolazioni contributive previste dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 in caso di assunzione di soggetti percettori del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) o dell’Assegno d’inclusione (ADI). In particolare, in caso di sottoscrizione con i percettori del nuovo SFL o ADI di un contratto di lavoro subordinato verrà riconosciuto un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale INPS (sono pertanto esclusi dall’esonero i premi e i contributi da versare all’INAIL) pari a:
- 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, per 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa / giustificato motivo soggettivo;
- 100% dei contributi previdenziali a carico in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per assunzione a tempo determinato;
- 50% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, per massimo 12 mesi ma non oltre la scadenza del contratto, nel limite di 4.000 euro su base annua in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
Nuove agevolazioni dal 2024 in fase di approvazione
L’art. 4, comma 1 della bozza di decreto legislativo recante la revisione del sistema di imposizione sul reddito prevede che per l’anno 2024 una maggiorazione, fino a un massimo del 30%, del costo del lavoro sostenuto in relazione ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato che concorre alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Tale incentivo è fruibile a condizione che:
- nel periodo d’imposta 2023 sia stata esercitata l’attività per almeno 365 giorni;
- nel periodo d’imposta 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore a quello degli stessi soggetti mediamente occupati nel 2023. Per finalità antielusive, la verifica di questa condizione va operata al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, presenti alla fine del periodo d’imposta 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente.
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente rispetto a quello relativo all’esercizio 2023; il costo riferibile all’incremento occupazionale determinato applicando tale regola va maggiorato di un importo pari al 20%, che può essere incrementata di un ulteriore 10% (quindi al massimo fino al 30%) qualora le nuove assunzioni riguardino particolari categorie di dipendenti ritenuti meritevoli di maggiore tutela, quali, ad esempio, i lavoratori “molto svantaggiati” o con disabilità, le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.
La maggiorazione è prevista soltanto ai fini delle imposte sui redditi.
Per maggiori informazioni sulle nuove agevolazioni 2024 si attendono i chiarimenti dagli entri preposti.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS