4 Giugno 2021

CIRCOLARE n. 25/2021 – NOVITA’ NORMATIVE L. 69/2021 di conversione del DL 41/2021 (c.d. decreto sostegni) DL 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis)

E’ stata pubblicata in GU n. 120/2021 la legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni), con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 22/03/2021 (vedi ns. circolare n. 14/2021): 1) conferma per tutto il 2021 dell’incremento da € 258,23 a € […]

E’ stata pubblicata in GU n. 120/2021 la legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni), con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 22/03/2021 (vedi ns. circolare n. 14/2021):

1) conferma per tutto il 2021 dell’incremento da € 258,23 a € 516,46 dei fringe benefit aziendali (art. 6 quinquies);

2) il riconoscimento delle prestazioni integrazioni salariali ex DL 41/2021 in continuità con quelle previste dalla L.178/2020 (legge di Bilancio 2021), quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021, (art. 8, c. 2 bis);

3) il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali (posti a pena di decadenza) scaduti nel primo trimestre 2021, relativi all’invio delle domande di integrazione salariale con causale Covid-19 e/o dei dati per il pagamento delle prestazioni stesse (art. 8, c. 3 bis).

E’ stato pubblicato sulla G.U. ed è entrato in vigore il 26/05/2021 il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 (cd decreto sostegni bis), con il quale sono state introdotte misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

 

In attesa delle circolari esplicative e applicative, di seguito riportiamo in sintesi quanto previsto dal Decreto in merito alle principali misure a sostegno del lavoro e in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

 

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

(art. 40)

Ai sensi dell’art. 40, c. 1; i datori di lavoro che nel primo semestre 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali richiesta di riduzione dell’attività lavorativa mediante cassa integrazione straordinaria in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs. 148/2015, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

La durata massima della predetta riduzione è pari a 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo, in forza alla data del 26 maggio 2021. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei sei mesi precedenti la stipula dell’accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali previsti per i trattamenti di integrazione salariale. Per tali eventi non è dovuto dal datore di lavoro il contributo addizionale.

I datori di lavoro che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa a fronte di richieste di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ex D.Lgs. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art 40, c. 3).

A tali datori di lavoro che presentano domande di integrazione salariale ai sensi dell’art. 40, c. 3, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/91 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi datori di lavoro resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo  7 della  medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione Naspi.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Contratto di rioccupazione

(art. 41)

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Condizione per l’assunzione con tale tipologia contrattuale è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine, durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per le assunzioni effettuate tramite contratto di rioccupazione, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi di cui all’articolo 31 D.Lgs. n. 150/201, l’esonero contributivo di cui sopra spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Inoltre il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello del lavoratore assunto con l’esonero contributivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il lavoratore per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio previsto è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è inoltre subordinato all’autorizzazione della Commissione stessa.

 

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

(art. 42)

All’art. 42 si prevede l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità pari a 1.600 euro a favore dei soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10  DL n. 41/2021.

Soggetti beneficiari di questo ultimo intervento sono:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

L’indennità non è cumulabile nel caso il lavoratore appartenga contemporaneamente a diverse categorie interessate dal medesimo provvedimento e non concorre alla formazione del reddito.

Si ritiene che l’erogazione non sia automatica, bensì subordinata a una nuova domanda da presentarsi all’Inps.

 

Indennità per collaboratori sportivi

(art. 44)

All’art. 44 si prevede l’erogazione di una nuova indennità per i mesi di aprile e maggio per i collaboratori sportivi che sarà erogata dalla società Sport e Salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato  Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate,  gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale e dal Comitato Italiano Paralimpico, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui  all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori  di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, ammortizzatori sociali o indennità una tantum previste della normativa emergenziale. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 2.400 euro;

b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 1.600 euro;

c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di 800 euro.

d) Con riferimento ai dati reddituali, la società Sport e Salute Spa, sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari, mentre gli altri requisiti saranno oggetto di autocertificazione.

Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

 

Decontribuzione settori del turismo e degli  stabilimenti termali e del commercio

(art. 43)

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2021 e riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro che godano del predetto esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i previsti divieti di licenziamento, la cui violazione comporta la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ed è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e subordinato all’autorizzazione della Commissione stessa.

 

Proroga CIGS per cessazione

(art. 45)

In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi della cassa integrazione Straordinaria per cessazione, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata. La proroga riguarda le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

 

Disposizioni in materia di contratto di espansione

(art. 39)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (26 maggio 2021), la soglia dimensionale per l’accesso al contratto di espansione è ridotta alle “100 unità”.

 

Disposizioni in materia di NASPI

(art. 38)

L’articolo 38 sospende dalla sua entrata in vigore fino alla fine del  2021 quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 ossia che, l’indennità di disoccupazione NASpI si riduca del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dunque a partire dal 91° dall’inizio della sua percezione). L’effetto di sospensione determina un congelamento dell’importo già determinato alla data di entrata

in vigore della norma, mentre il decremento non viene applicato fino alla fine dell’anno per tutte le indennità decorrenti dall’1 giugno al 30 settembre.

Una volta finita la sospensione del decalage della indennità disoccupazione, a far data dal 1° gennaio 2022  l’importo della NASpI sarà calcolato applicando gli abbattimenti dell’importo parametrati ai mesi di fruizione dell’indennità stessa.

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

(art. 9)

L’articolo 9 prevede che i termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione restano sospesi

fino al prossimo 30 giugno 2021. Analoga sospensione riguarda anche i pignoramenti presso terzi, sempre relativi a somme dovute all’agente della riscossione, e le verifiche che la Pubblica Amministrazione deve effettuare prima del pagamento di somme a qualunque titolo di un importo superiore a cinquemila euro.

Viene prorogata sempre al 30 giugno 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cioè coloro a cui province e comuni abbiano affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi), prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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