CIRCOLARE n. 25/2017 – MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – SGRAVI CONTRIBUTIVI
E’ stato firmato dal Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale (in attesa di registrazione dalla Corte dei Conti e di pubblicazione sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che, in attuazione dell’art. 25 D.Lgs. 80/2015, riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro del settore privato che nei contratti collettivi aziendali introducono misure specifiche di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e/o migliorative rispetto a quanto già previsto da CCNL di riferimento o da disposizioni normative vigenti (il beneficio è riconosciuto anche nel caso di estensione e/o integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali).
In particolare tali sgravi contributivi potranno essere riconosciuti ai contratti collettivi aziendali, sottoscritti e depositati (telematicamente presso gli uffici territorialmente competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/08/2018, che prevedono interventi nelle seguenti tre aree:
A) Area di intervento genitorialità
Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità
Previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità
Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
Lavoro agile
Flessibilità oraria in entrata e uscita
Part time
Banca ore
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti
C) Welfare aziendale
Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving
Convenzioni con strutture per servizi di cura
Buoni per l’acquisto di servizi di cura
Ai fini dell’ammissione allo sgravio contributivo le misure di conciliazione previste dovranno essere in numero minimo di due di cui, almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B) e il contratto collettivo aziendale dovrà riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda; la fruizione dello sgravio contributivo è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006.
Ai fini dell’ammissione allo sgravio contributivo i datori di lavoro dovranno presentare all’INPS, in via telematica, apposita domanda contenente:
a) i dati identificativi dell’azienda
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale
c) la data dì avvenuto deposito del contratto aziendale al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del presente decreto; l’ammissione al beneficio decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione delle istanze.
Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro i seguenti termini:
a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017
b) 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018
La misura dell’ammontare dello sgravio contributivo, che comunque NON potrà eccedere il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la presentazione della domanda di ammissione allo stesso, è quantificata dall’INPS, in funzione dell’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro richiedenti e della relativa forza aziendale media, sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente inviate.
Trattandosi di misura sperimentale lo sgravio contributivo, nel biennio 2017/18, sarà riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro.
I datori di lavoro che beneficeranno indebitamente dello sgravio contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per la piena operatività del suddetto beneficio si resta in attesa sia della pubblicazione del decreto interministeriale sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che della emanazione delle istruzioni operative da parte degli Enti preposti.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS