15 Novembre 2023

CIRCOLARE n. 24/2023 – LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO INDENNITA’ UNA TANTUM ANNI 2022 – 2023

L’INPS con messaggio n. 3977 del 10/11/2023 ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative per la presentazione delle domande di fruizione della indennità una tantum prevista a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico per gli anni 2022 e 2023. L’art. 18, commi 1 e 2, DL n. 145/2023 – c.d. decreto Anticipi – precisa che […]

L’INPS con messaggio n. 3977 del 10/11/2023 ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative per la presentazione delle domande di fruizione della indennità una tantum prevista a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico per gli anni 2022 e 2023.

L’art. 18, commi 1 e 2, DL n. 145/2023 – c.d. decreto Anticipi – precisa che l’art. 2-bis, DL n. 50/2022 – c.d. decreto Aiuti – nella parte in cui:

a) prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum pari a 550= euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita a:

→ lavoratori dipendenti di aziende private titolari nell’anno 2021 di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese (da intendersi come arco temporale di 4 settimane) in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

b) prevede il riconoscimento, per l’anno 2023, di un’indennità una tantum pari a 550= euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2022, si intende riferita a:

→ lavoratori dipendenti di aziende/enti private titolari nell’anno 2022 di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese (da intendersi come arco temporale di 4 settimane) in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

 

Per poter beneficiare dell’indennità in argomento, inoltre, il/la lavoratore/lavoratrice:

  • non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico,
  • non deve essere percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

Le domande per l’accesso alle suddette indennità – che devono essere presentate dai lavoratori/lavoratrici – sono disponibili dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023, accedendo con la propria identità digitale alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto www.inps.it selezionando, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione:

“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

Potranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna.

Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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