19 Maggio 2021

CIRCOLARE n. 24/2021 – DL 65/2021 Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 ed è entrato in vigore il 18 maggio 2021 il decreto legge n 65/2021 –- che introduce misure relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui si riportano sinteticamente i punti principali. In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo […]

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 ed è entrato in vigore il 18 maggio 2021 il decreto legge n 65/2021 –- che introduce misure relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui si riportano sinteticamente i punti principali.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

 

Nelle “zone gialle”, inoltre, si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

 

Limiti orari agli spostamenti art. 1

Dall’entrata in vigore del decreto (18/05/2021), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito (nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti).

 

Attività dei servizi di ristorazione art. 2

Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli  spostamenti, nonchè dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, DL n. 33/2020.

 

Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali art. 3

Dal 22 maggio 2021 tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi nel  rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, DL n. 33/2020.

 

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere art. 4

Dal 24 maggio 2021 le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere in conformità delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, DL n. 33/2020.

 

Eventi sportivi aperti al pubblico art. 5

Dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale), esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi che per il personale e nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

 

Impianti nei comprensori sciistici art. 6

Dal 22 maggio 2021 sarà possibile riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida di settore.

 

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò art. 7

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte

all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel  rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, DL n. 33/2020.

 

Parchi tematici e di divertimento art. 8

Dal 15 giugno 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento nel  rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1,  comma 14, DL n. 33/2020.

 

Centri culturali, centri sociali e ricreativi art. 9

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, nel  rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, DL n. 33/2020.

 

Feste e cerimonie art. 9

Dal 15 giugno 2021 saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, nel  rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, DL n. 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 DL n. 52/2021.

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

 

Corsi di formazione art. 10

Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, DL n. 33/2020.

 

Musei e altri istituti e luoghi della cultura art. 11

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che

detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonchè dei flussi dei visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3, DL n. 52/2021, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

La suddetta certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

 

Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell’art. 4 DL n. 19/2020 (Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARETNERS

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