CIRCOLARE n. 24/2017 – INFORTUNI SUL LAVORO
Dal 12/10/2017, ai sensi dell’art 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008, per la generalità dei datori di lavoro sarà definitivamente operativo l’obbligo di comunicazione all’INAIL di tutti gli infortuni sul lavoro (con prognosi di almeno 1 giorno escluso quello dell’evento).
In particolare, il datore di lavoro:
- per gli infortuni guaribili entro 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio) dovrà inviare all’INAIL, ai fini statistici / informativi, “comunicazione infortunio” ENTRO 48 ore da quello in cui ne ha avuto notizia (ossia dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il certificato medico di infortunio o i riferimenti del certificato medico);
- per gli infortuni NON guaribili entro 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio) dovrà inviare all’INAIL, sia ai fini assicurativi che ai fini statistici / informativi, “denuncia di infortunio” ENTRO 48 ore da quello in cui ne ha avuto notizia (ossia dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il certificato medico di infortunio o i riferimenti del certificato medico); n.b.: in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore.Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 54, comma 1, D.P.R. 1124/1965 il datore di lavoro, anche quando non ricorre l’obbligo assicurativo INAIL, deve comunicare, nel termine di 2 giorni, all’autorità locale di pubblica sicurezza, gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni; n.b.: per il datore di lavoro soggetto agli obblighi assicurativi INAIL, tale adempimento si intende assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio.
Il datore di lavoro che ritardi od ometta la presentazione:
– della denuncia di infortunio è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.290= a € 7.745;
– della comunicazione di infortunio è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da € 548= a € 1.972,80= con riferimento agli infortuni da 1 a 3 giorni e da € 1.096= a € 4.932= con riferimento agli infortuni superiori a 3, fermo restando che l’obbligo di comunicazione ai fini statistici degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni si considera comunque assolto per mezzo della presentazione della denuncia di infortunio.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS