CIRCOLARE n. 23ter/2023 – RIFORMA DEL LAVORO NEL SETTORE SPORTIVO CHIARIMENTI INAIL
Facendo seguito alle ns. circolare n. 20 bis del 06/09/2023 e circolare n. 23 bis del 27/10/2023, Vi comunichiamo che l’INAIL con circolare n. 46 del 27/10/2023 ha fornito indicazioni operative attuative dei nuovi obblighi assicurativi introdotti dalla normativa di riforma del lavoro nel settore sportivo.
Soggetti tutelati dall’assicurazione gestita dall’INAIL
Sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL le seguenti categorie di lavoratori:
– i lavoratori subordinati sportivi;
– i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;
– i prestatori di lavoro occasionale se rientranti nell’ambito di applicazione dell’art 54-bis DL 50/2017 (c.d. PrestO INPS);
NON soni invece tutelati dall’INAIL:
– i lavoratori SPORTIVI titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, e nei relativi provvedimenti attuativi e che sono pertanto assicurati con polizze private, in base all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
– i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino la propria attività nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche sia in qualità di volontari che come lavoratori retribuiti;
– i lavoratori sportivi autonomi che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex art. 2222 c.c. sia come professionisti con partita IVA che come lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA.
Determinazione dei premi assicurativi
La retribuzione da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione dei lavoratori sportivi subordinati è quella effettiva, con applicazione dei minimali / massimali stabiliti annualmente.
Per i rapporti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale il compenso da assumersi per il calcolo del premio assicurativo è quello effettivo, con applicazione dei minimali / massimali stabiliti annualmente (per l’anno 2023 i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile sono pari euro 19.221,36 : 12= 1.601,78 ; euro 35.696,70 : 12= 2.974,73)
Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:
LAVORATORI SUBORDINATI:
Atleti: voce di tariffa 0590 / tasso medio di tariffa 7,90%
Tecnici (istruttori, allenatori, maestri, selezionatori): voce di tariffa 0610 / tasso medio di tariffa 0,90%
Direttori di gara: voce di tariffa 0590 / tasso medio di tariffa 7,90%
Altri tesserati: l’individuazione della voce di tariffa applicabile alle attività svolte dai tesserati, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, deve essere effettuata sulla base della descrizione delle stesse indicata dal soggetto assicurante nella denuncia di iscrizione o di variazione.
COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
L’attività di carattere amministrativo-gestionale è riconducibile alla voce di tariffa 0722 con tasso medio di tariffa 0,50%. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.
Adempimenti per gestione rapporto assicurativo
I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare ENTRO IL 30/11/2023 la denuncia di iscrizione all’INAIL con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
ENTRO il medesimo termine del 30/11/2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi / voci di tariffa.
I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS