26 Novembre 2024

CIRCOLARE n. 23bis/2024 – PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

Con riferimento alla ns. circolare n. 12 bis / 2024 del 06/06/2024, Vi comunichiamo che è stata implementata sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive (RAS), la funzione per comunicare i nominativi dei volontari sportivi e l’importo corrisposto a titolo di rimborso forfettario. Ricordiamo che l’art. 3, c. 3, DL 71/2024, modificando l’art. 29, […] riforma-del-lavoro-nel-settore-sportivo

Con riferimento alla ns. circolare n. 12 bis / 2024 del 06/06/2024, Vi comunichiamo che è stata implementata sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive (RAS), la funzione per comunicare i nominativi dei volontari sportivi e l’importo corrisposto a titolo di rimborso forfettario.

Ricordiamo che l’art. 3, c. 3, DL 71/2024, modificando l’art. 29, c. 2, D.Lgs 36/2021 prevede che, ai volontari sportivi, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché detti Enti, per quanto di competenza di ciascuno degli stessi, deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato, per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

 

I suddetti rimborsi:

non concorrono a formare il reddito del percipiente;

concorrono al superamento del limite di non imponibilità previdenziale di 5.000 euro (art. 35, co. 8-bis, DLgs 28  febbraio 2021 n. 36) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento;

concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 15.000 euro ai fini Irpef previsto per i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (art. 36, co. 6, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36);

concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 85.000 euro ai fini Irap previsto per i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo (art. 36, co. 6, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36).

 

Gli enti erogatori sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ENTRO la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

 

Tenuto conto che il modulo volontari è stato implementato nel RAS dopo la scadenza del 31/10/2024, prevista per la comunicazione dei volontari a cui sono stati riconosciuti rimborsi forfettari nel 3° trimestre 2024 (luglio-agosto-settembre 2024), in assenza di proroghe ufficiali, si suggerisce di provvedere quanto prima all’invio delle comunicazioni relative a tale trimestre.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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