CIRCOLARE n. 23bis/2024 – CCNL DIRIGENTI aziende industriali – Accordo di rinnovo 13 novembre 2024
In data 13 novembre 2024 Confindustria e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Federmanager), hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL DIRIGENTI aziende industriali.
Si esaminano di seguito le principali novità:
DECORRENZA E DURATA
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” è il parametro di riferimento col quale confrontare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la retribuzione complessiva annua del dirigente; di seguito si riportano i nuovi importi, con le relative date di decorrenza, stabilite dal rinnovo contrattuale:
– € 80.000= a valere dall’anno 2025;
– € 85.000= a valere dall’anno 2026.
Gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini del confronto sono:
- il minimo contrattuale (comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica);
- l’ex elemento di maggiorazione;
- gli aumenti di anzianità;
- i superminimi, sovraminimi e/o gli assegni ad personam;
- tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Vengono prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei cd. “piani vendita” (compensi di natura variabile corrisposti, con accordo individuale o collettivo, ai dirigenti che svolgono attività direttamente connesse alle vendite).
Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum – utile ai fini del t.f.r. – da erogare, a titolo di adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia, con la retribuzione afferente il mese di dicembre. A partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.
Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Il trattamento economico annuo complessivamente spettante al dirigente continuerà ad essere erogato in 13 mensilità, ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto.
UNA TANTUM
In considerazione della decorrenza del CCNL a partire dal 1° gennaio 2025, a copertura dell’anno 2024, ENTRO il mese di marzo 2025, dovrà essere corrisposto un importo una tantum omnicomprensivo, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo riconosciuto nel 2024, ai dirigenti che:
– risultino inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2019;
– fruiscano nel 2024 di un trattamento economico annuo fino a € 100.000,00;
– nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (01/01/2019 – 31/12/2023) e fino al 13/11/2024, non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura, esclusi gli scatti di anzianità ed i compensi ed aumenti dovuti per adeguamento del TMCG. Per compensi di altra natura si intendono anche i fringe benefit, cioè i beni e servizi erogati ad personam, riconosciuti per la prima volta dal 1° gennaio 2019 e che non siano stati attribuiti al solo scopo di garantire la fruizione di un trattamento economico complessivo annuo pari al TMCG.
NON costituiscono invece compensi di altra natura le misure di welfare riconosciute alla generalità dei dirigenti, gli una tantum ed i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati MBO.
COMPENSI DI IMPORTO VARIABILE COLLEGATI AD INDICI E/O RISULTATI – Management By Objective
Le imprese devono adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati. Dell’applicazione di questi e di altri sistemi di retribuzione per obiettivi, di norma annualmente, le aziende informeranno la RSA dei dirigenti, ove presente, circa i criteri e le modalità di attuazione e daranno seguito ad un incontro ove espressamente richiesto. In ogni caso, tali sistemi di retribuzione variabile devono computare, ai fini della determinazione del compenso, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori e di congedo parentale.
TRASFERTA
Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari a € 100=.
I rimborsi spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale, ivi compreso il TFR.
FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE / CULTURA DI IMPRESA E MANAGERIALE
Dal 2025 le aziende dovranno versare, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata FASI, un contributo annuo, per dirigente in servizio, pari a:
- € 100, per il finanziamento della Fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio (formazione continua).
La decorrenza della contribuzione sarà definita con separata intesa.
- € 100, per il finanziamento dell’associazione MANAGER (cultura di impresa e manageriale).
MALATTIA
Nel caso di patologie oncologiche la conservazione del posto è elevata da 12 a 18 mesi.
Il suddetto periodo di conservazione del posto di 12 mesi, si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, mentre i 6 mesi aggiuntivi, per i casi di patologie oncologiche, troveranno applicazione solo nel 1° triennio dall’insorgenza della patologia certificata e comunicata all’Azienda.
TUTELA DELLA MATERNITA’, DELLA PATERNITA’ E DELLA GENITORIALITA’ CONDIVISA
Per il primo mese di congedo parentale, il datore di lavoro deve integrare l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione.
Al termine dei periodi di congedi di maternità / paternità – parentali la / il dirigente ha diritto, salvo che espressamente vi rinunci in sede protetta, alla conservazione del posto e di permanervi fino al compimento d 1 anno di età del bambino.
E’ inoltre previsto che al rientro dall’astensione obbligatoria il/la dirigente possa avere un incontro con il datore di lavoro, per identificare misure di supporto durante il periodo di astensione e/o durante lo stesso, possa richiedere incontri calendarizzati, per una costante informazione circa le attività ed eventuali novità operative, sulla gestione delle attività di propria competenza.4.Manager istituirà, a tal proposito, linee guida di Best Practice.
CONGEDO MATRIMONIALE
In occasione del matrimonio, al dirigente non in prova, spetta un congedo di 15 giorni anche consecutivi, da fruirsi nei termini concordati con l’impresa, retribuito al 100%. La richiesta di congedo, salvo casi eccezionali, va presentata con un preavviso di 3 mesi dal suo inizio.
TRATTAMENTO DI INFORTUNIO E MALATTIA DA CAUSA DI SERIVIZIO – COPERTURA ASSICURATIVA
L’azienda è tenuta a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
- a) una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto, in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa del dirigente, da riproporzionare in base al grado di invalidità permanente parziale, determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 1124/1965;
- b) una somma pari a 5 annualità della retribuzione di fatto, in favore degli aventi diritto, per il caso di morte che non sia preceduta da invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lett. a) e causata dal medesimo evento.
L’azienda è tenuta altresì a stipulare una polizza che, assicuri, in caso di morte o di invalidità permanente, tale ovvero di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3, la capacità specifica del dirigente, per cause diverse dall’infortunio in genere e dalla malattia professionale, una somma pari, a decorrere dal 01/01/2025, € 300.000= (€ 400.000= se il nucleo familiare del dirigente è composto da uno o più figli a carico e/o dal coniuge)
Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di € 300=.
TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 5° anno, salvo diverso accordo tra le parti interessate.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – PREVINDAI
A decorrere dal 01/01/2025 per tutti i dirigenti iscritti al PREVINDAI – o che vi aderiranno – con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
Massimale contributivo annuo |
a1. Aliquota a carico impresa (%) |
a2. Aliquota aggiuntiva a carico impresa (%) |
Aliquota a carico dirigente (%) |
Fino a 200.000,00 |
4 |
2 |
2 |
N.B:
1) la contribuzione dovuta al fondo è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, facendo riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per legge o contratto, per il TFR, con esclusione dei compensi / indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera
2) la contribuzione a1. a carico impresa NON può essere inferiore a € 4.800= annui; per i dirigenti cessati in corso d’anno il contributo minimo a carico dell’azienda viene riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento (a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano come mese intero).
Fermo restando il limite complessivo dell’8% è in facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta da dirigente, rimanendo, pertanto, a carico dello stesso un contributo minimo dell’1%. E’ altresì facoltà dell’azienda anticipare la contribuzione minima prevista a decorrere dal 01/01/2025.
E’ in facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione oltre il limite dell’8%, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previndai, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente. Rimane in facoltà del dirigente versare ulteriore contribuzione al Fondo oltre al minimo a suo carico, senza limite di massimale.
PARI OPPORTUNITA’ ED EQUITA’ RETRIBUTIVA
Le aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne, devono trasmettere copia del rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 D.Lgs. 198/2006, anche a “4.MANAGER”.
ACCORDO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Confindustria e Federmanager hanno anche sottoscritto un accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, impegnandosi, con il supporto di 4.Manager, a darne ampia diffusione, a promuovere l’individuazione sul territorio delle procedure di gestione più adeguate, e all’adozione all’interno delle unità produttive.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS