CIRCOLARE n. 23bis/2023 – ESTENSIONE TUTELA ASSICURATIVA INAIL STUDENTI – PERSONALE SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO – ACCADEMICO 2023/2024
L’INAIL con circolare n.45/2023 ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) allo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento per gli studenti e il personale scolastico:
La nuova tutela assicurativa per l’anno scolastico 2023-24
Premesso che l’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024, il D.L. n. 48/2023 stabilisce che le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 del medesimo decreto rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità. Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
Ai fini dell’applicazione della previsione del decreto Lavoro sono compresi nella tutale assicurativa le seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti (Art. 18, c. 2,, D.L. n. 48/2023).
La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnatisti e istruttori e opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
Nel caso degli alunni, vengono assicurati anche quelli della Scuola dell’infanzia, finora esclusi. Per quel che riguarda le attività, vi rientrano tutte quelle organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, comprese le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
Le prestazioni assicurative
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative, con la precisazione che l’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata agli alunni e studenti, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.
Infine, la circolare in commento elenca le diverse modalità di assicurazione che risultano differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.
Modalità di assicurazione
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli insegnanti è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario e sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all’insegnamento.
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale.
La misura del premio speciale unitario è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%.
Alle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali già titolari di codice ditta e polizza speciale alunni e studenti, l’INAIL invierà la richiesta di premio anticipato per l’anno scolastico formativo 2023/2024 con l’indicazione dei relativi elementi di calcolo, dei termini (16/11/2023) e delle modalità di pagamento; si ricorda che, come ogni anno, tali scuole e istituti di istruzione, ENTRO il 30 novembre 2023, dovranno, comunque, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/2023, ai fini della determinazione del premio di regolazione.
Le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali NON titolari di polizza speciali alunni, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela assicurativa INAIL, dovranno attivare tale polizza ENTRO il 30/11/2023, dichiarando il numero degli alunni e studenti da assicurare. Si evidenzia che le scuole dell’infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono attivare polizza speciali alunni.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è attuata mediante lo specifico premio speciale unitario. Dall’anno formativo 2023/2024, per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022 [32], è stato revisionato sia il premio speciale unitario in argomento che l’onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.
I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare nessun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
L’assicurazione degli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci 0611 (per le attività svolte all’interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616 (per la partecipazione alle lavorazione aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall’Inps.
Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall’Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS