CIRCOLARE n. 23/2024 – BONUS NATALE
Con riferimento alle ns. circolari n. 21/2024 BONUS NATALE del 11/10/2024 e n. 22/2024 BONUS NATALE del 15/11/2024, si forniscono di seguito i chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 22/E del 19/11/2024.
Premesso che, ai fini della spettanza del BONUS NATALE, il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, e che non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, ne deriva che il bonus spetti al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il bonus non spetta invece al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, L. 76/2016.
Per meglio comprendere quanto sopra precisato si riportano gli esempi dell’Agenzia delle Entrate, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi ai sensi dell’articolo 1 L. 76/2016.
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono ai sensi dell’articolo 1 L. 76/2016 con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive ai sensi della richiamata legge n. 76/2016 con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76/2016).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76/2016 con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma).
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive ai sensi della richiamata legge n. 76/2016 con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76/2016) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
In sostanza, in base a quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate per la spettanza del bonus, in presenza di un figlio a carico, si prevede che:
– nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto ex L. 76/2016;
– nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi soltanto se non siano coniugati o conviventi ex L. 76/2016 con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.
Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus in esame, il sostituto d’imposta riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente il quale, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000, deve attestare di avervi diritto, avendo i requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame, deve indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente ai sensi della richiamata L. 76/2016 e dei figli fiscalmente a carico (a tal fine è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio fiscalmente a carico) e deve dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente ai sensi della citata L. 76/2016 non sia beneficiario del bonus.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS