9 Ottobre 2023

CIRCOLARE n. 23/2023 – DECRETO FLUSSI 2023 – 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM 27/9/2023 recante la Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, ove si specificano quote e procedure per gli ingressi di forza lavoro dall’estero.Di seguito gli argomenti principali. a)     Criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito […]

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM 27/9/2023 recante la Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, ove si specificano quote e procedure per gli ingressi di forza lavoro dall’estero.Di seguito gli argomenti principali.

a)     Criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote

La determinazione delle quote per il triennio 2023-25, avviene anche sulla base dei seguenti criteri:

  • previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia;
  • assegnazione dei lavoratori agricoli richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
  • riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e sociosanitaria.

b)     Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote

Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025 anche sulla base dei seguenti criteri:

  • favorire nel triennio 2023-25 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
  • previsione di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
  • potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato ONU per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;
  • valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

 

  Ingressi complessivi nell’ambito delle quote

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

  • 136.000 unità per l’anno 2023;
  • 151.000 unità per l’anno 2024;
  • 165.000 unità per l’anno 2025.

 

Ingressi nell’ambito delle quote

per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo

Sono ammessi in Italia, nell’ambito delle quote complessive sopraindicate, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori:

  • dell’autotrasporto merci per conto terzi,
  • dell’edilizia,
  • turistico-alberghiero,
  • della meccanica,
  • delle telecomunicazioni,
  • dell’alimentare,
  • della cantieristica navale,
  • del trasporto passeggeri con autobus,
  • della pesca,
  • degli acconciatori,
  • degli elettricisti e degli idraulici,
  • di lavoro autonomo,

cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:

  • 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
  • 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
  • 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

 

→ Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale

Nell’ambito delle quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro subordinato  stagionale  nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i residenti  all’estero  entro  le seguenti quote:

  • 82.550 unità per l’anno 2023;
  • 89.050 unità per l’anno 2024;
  • 93.550 unità per l’anno 2025.

 

→ L’assunzione di un lavoratore straniero previa indisponibilità di un lavoratore residente in Italia.

Tramite una circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale saranno fornite ulteriori indicazioni operative  e precisata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, in modo alternativo:

  • assenza di riscontro, da parte del Centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
  • non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, a esito dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
  • mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l’impiego.

Le domande per il nulla osta al lavoro – quote 2023 – potranno essere inviate:

  • dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

Vi precisiamo che lo Studio non si potrà occupare della presentazione delle suddette istanze, per le quali si suggerisce di rivolgersi agli Enti di Patronato che hanno organizzato servizi dedicati a tali operazioni.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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